Il nuovo Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) e l'incidenza sugli appalti pubblici

Normativa

09 aprile 2020|di Avv. Michele Leonardi

Con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, è entrato in vigore il c.d Decreto Liquidità (vale a dire il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”).

Tale atto segue il precedente Decreto-Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) emanato dal Governo per disporre le prime misure urgenti nell’ambito del periodo emergenziale dovuto all’epidemia da COVID-19 in essere nel nostro Paese. Il nuovo Decreto ha in primo luogo l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese (particolarmente colpite a livello economico dalla situazione assolutamente straordinaria che stiamo vivendo nelle ultime settimane) gli strumenti per garantirne la continuità aziendale.

Non mancano tuttavia delle disposizioni che, più o meno direttamente, coinvolgono anche la materia degli appalti pubblici. Vediamole sinteticamente qui di seguito:

  • Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020): la norma dispone che la validità dei certificati previsti e rilasciati dall’Agenza delle Entrate ai sensi dell’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997 entro il 29 febbraio 2020 sia prolungata fino al 30 giugno 2020.
    Il comma 6 dell’art. 17-bis sopra richiamato (introdotto dal c.d. Decreto Fiscale) prevede infatti che tale certificato (conosciuto anche come DURF, Documento Unico di Regolarità Fiscale) abbia una validità di 4 mesi dalla data del suo rilascio. La disposizione introdotta dall’art. 23 del D.L. 23/2020 non pare tuttavia portare alcun beneficio, in quanto i primi DURF (proprio in applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997) sono stati richiesti ed emessi entro la fine del mese di febbraio e sarebbero pertanto scaduti di per sé stessi al 30 giugno.
  • Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare): la norma modifica quanto già previsto dall’art. 83, comma 1, del Decreto Cura Italia in merito alla sospensione dei termini processuali (in particolare, per quello che più riguarda in questa sede, per quelli legati al processo amministrativo in ambito appalti). Il previgente termine di sospensione fissato inizialmente al 15 aprile 2020 viene ora prorogato all’11 maggio 2020.
    Inoltre,  nell'ambito del solo processo amministrativo, il comma 3 dell'art. 36 del D.L. dispone un'ulteriore sospensione per i termini che riguardano esclusivamente la notificazione dei ricorsi decorrente dal 16 aprile al 3 maggio inclusi.
  • Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza): anche in questo caso, come per il precedente art. 36, la norma prevede una proroga di un termine già previsto nell’art. 103 del Decreto Cura Italia, disposizione che faceva riferimento alla sospensione di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) dei procedimenti amministrativi (tra cui quelli connessi anche alle procedure di affidamento). L’originario termine di sospensione del 15 aprile viene ora posticipato al 15 maggio 2020.
    Sull’interpretazione e sull’applicazione pratica della disposizione contenuta prima nell’art. 103 del D.L. 18/2020 ed ora richiamata nell’art. 37 del D.L. 23/2020 si rimanda integralmente a quanto già sostenuto nell’intervento pubblicato sul nostro sito dedicato all’art. 103.

AllegatoD.L. 23-2020.pdf