Rito super-accelerato e accesso agli atti di gara: i chiarimenti dell'Adunanza Plenaria

Giurisprudenza

15 settembre 2026|di Dott.ssa Claudia Mottin

Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato interviene su uno dei nodi applicativi più discussi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023: il rito super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara e, in particolare, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 per impugnare le decisioni sull'oscuramento delle offerte. La pronuncia origina da una vicenda in cui la stazione appaltante non aveva comunicato formalmente l'aggiudicazione al concorrente non aggiudicatario, il quale aveva potuto conoscere l'offerta dell'aggiudicataria, in versione oscurata, solo a seguito di un'istanza di accesso. Il TAR aveva dichiarato irricevibile per tardività la parte del ricorso volta a ottenere l'ostensione integrale dell'offerta, facendo decorrere il termine breve dalla data in cui il concorrente aveva comunque preso visione della documentazione oscurata. L'Adunanza Plenaria smentisce questa impostazione e lo fa richiamando le stazioni appaltanti ad un preciso onere di correttezza procedimentale, dal cui rispetto dipende, in concreto, quale rito processuale troverà applicazione in tema di accesso agli atti.

Il primo principio di diritto

Il primo quesito riguardava l'ambito di applicazione del rito super-accelerato nel caso in cui la stazione appaltante non abbia rispettato gli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dall'art. 36 del Codice. L'Adunanza Plenaria afferma che il meccanismo accelerato, in quanto disposizione eccezionale e derogatoria rispetto al rito ordinario dell'accesso, è insuscettibile di estensione analogica ed è quindi applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, la stazione appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi dei commi precedenti, dando anche atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi, non si verifica un semplice differimento del dies a quo, ma si riespande la disciplina del rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a., con il relativo termine di trenta giorni.

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AllegatoArticolo - Ad. Plenaria n. 8-2026 - rito accesso.pdf