Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE

ANAC

28 ottobre 2022|di Dott.ssa Benedetta Russo

Da qualche giorno a questa parte, gli utenti dei servizi ANAC hanno potuto riscontrare che è divenuto operativo il FVOE ossia, come definito dalla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, il “Fascicolo virtuale dell’operatore economico in cui sono contenuti tutti i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, dell’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo codice”. 

Il provvedimento dell’Autorità è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 ottobre scorso: l'uso del FVOE sarà pertanto obbligatorio, ai fini della partecipazione alle gare, a far data dal 9 novembre 2022.

Il FVOE ha sostituito il sistema AVCpass, già sospeso dal 22 ottobre per permettere gli aggiornamenti informatici necessari. È opportuno precisare che, a quanto si legge nella citata delibera, si tratta di una prima versione che verrà con il tempo implementata nell’ottica di aumentare il ventaglio dei documenti resi disponibili attraverso il Fascicolo Virtuale e di rendere sempre più agevoli, sia per la stazione appaltante che per l’operatore economico, la produzione di documenti e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di gara. 

Procediamo ora a svolgere una breve panoramica delle principali analogie ed innovazioni del FOVE rispetto al sistema attuale (AVCpass) elaborate attraverso il confronto tra la delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e della relativa relazione accompagnatoria e la delibera, e la relativa relazione accompagnatoria, istitutiva del sistema AVCpass.

Per quanto concerne le modalità operative di utilizzo del FVOE, per quel che è dato ora sapere non sono state apportate ingenti modifiche, infatti:

  • la Stazione Appaltante dovrà indicare, al momento della richiesta del CIG, i requisiti di ordine generale e speciale, ed il soggetto legittimato ad effettuare le verifiche;
  • l’Operatore Economico sarà tenuto a richiedere il codice PASSOE da fornire all’interno della busta amministrativa necessario per poter attivare le verifiche;
  • per quanto riguarda gli affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000€, l’utilizzo del FVOE è facoltativo e richiede eventualmente l’acquisizione di un CIG ordinario e non uno Smart CIG.

I documenti consultabili attraverso la prima versione del FVOE coincidono con quelli verificabili mediante sistema AVCpass e sono consultabili agli artt. 5 e 6 della Delibera e nella tabella allegata alla relazione accompagnatoria. Unica novità a riguardo, rispetto al sistema precedente, è la possibilità di consultare all’interno del FVOE i seguenti documenti:

  • attestazioni SOA;
  • Certificati di Esecuzione Lavori

Un profondo mutamento si avrà invece, quantomeno nelle intenzioni, con riguardo alle modalità di interazione tra la Stazione Appaltante e l’Operatore Economico con riferimento agli oneri di verifica incombenti sulla Stazione Appaltante e quelli di produzione documentale a carico sull’operatore economico, seguendo una logica di semplificazione delle procedure. A riguardo appare opportuno segnalare i seguenti aspetti:

  • è stato istituito l’Elenco degli operatori economici verificaticonsultabile attraverso il FVOE, nel quale vengono inseriti gli operatori economici già verificati da una Stazione Appaltante per il tempo di validità delle verifiche effettuate, stabilito in 120 giorni. All’atto del controllo di operatori economici già precedentemente verificati, le Stazioni Appaltanti potranno acquisire i certificati già rilasciati e in corso di validità  senza doverli richiedere nuovamente;
  • gli Operatori Economici potranno caricare nel Fascicolo Virtuale tutti i documenti necessari per la comprova dei requisiti richiesti nelle procedure e riutilizzarli per ogni procedura senza bisogno di ricaricarli a sistema ogni volta in cui si partecipa ad una diversa procedura. Sarà infatti sufficiente di volta in volta selezionare i documenti, presenti nel proprio fascicolo, che si vuole rendere disponibili per la procedura alla quale si partecipa.

Ulteriore elemento riguarda la possibilità di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti durante la fase dell’esecuzione del contratto. Tale funzionalità, ad una prima lettura dei manuali utenti, sembra svolgersi nello stesso modo con cui si svolgono le verifiche in sede di aggiudicazione della procedura. La funzionalità che permette di effettuare verifiche anche durante la fase di esecuzione del contratto dovrebbe rendere efficace la verifica dei requisiti del subappaltatore, sempre mediante l’acquisizione del PASSOE. 

Come ben noto alle Stazioni appaltanti e agli Operatori Economici che in questi anni hanno operato attraverso il sistema AVCPass, vi è un’importante discrasia tra quando annunciato circa le potenzialità ed il funzionamento di AVCpass e il reale funzionamento dello strumento stesso, a cominciare dall’elenco dei documenti da delibera richiedibili e quelli che effettivamente si ricevono attraverso AVCpass. Solo l’uso sistematico del nuovo portale da parte degli utenti, sia pubblici che privati, consentirà quindi di apprezzare  la reale portata delle innovazioni introdotte attraverso l’istituzione del FVOE e di accertare se le procedure di verifica saranno effettivamente e concretamente facilitate rispetto al passato. 

AllegatoDelibera n. 464 del 27 luglio 2022.pdfAllegatoRelazione di accompagnamento alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022.pdf