Il decreto "Milleproroghe" sospende per un altro anno l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori

Normativa

04 gennaio 2021|di Avv. Piera Franceschini

Molte amministrazioni e molti operatori economici guardavano con preoccupazione all'anno 2021, temendo di doversi scontrare nuovamente con l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori per le gare sopra soglia comunitaria o aventi ad oggetto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; senza contare il limite della percentuale subappaltabile, che pareva dover tornare al 30% come previsto dal comma 2 dell'art. 105 del Codice.

Nel decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), anche dopo la conversione in legge, non era infatti prevista alcuna proroga alla sospensione del comma 6 dell'art. 105 del Codice né alla deroga al comma 2 del medesimo articolo, come disposte dall'art. 1 co. 18 del D.L. 32/2019 come convertito dalla Legge 55/2019, comunemente noto come "Sblocca cantieri".

Con un colpo di coda, il Governo ha invece inserito nell'articolo 13, comma 2 lett. c), del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. "Milleproroghe"), entrato in vigore nella stessa data, l'estensione della validità delle misure provvisorie in materia di subappalto.

In particolare:

- sarà sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, come previsto dal comma 6 dell'art. 105;

- soltanto fino al 30 giugno 2021 invece, in deroga all'art. 105 co. 2, il subappalto sarà indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non potrà superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

L'auspicio, tuttavia, è sempre quello di un intervento strutturale in materia di subappalto, che elimini le incertezze operative quotidianamente affrontate dagli operatori del settore e che tenga conto delle indicazioni europee e dei conseguenti arresti giurisprudenziali nazionali che, sempre più frequentemente, si pongono in linea con l'orientamento euro-unitario.


Il Decreto 183/2020 prevede, sempre all'art. 13, anche altre proroghe rilevanti in materia di contratti pubblici:

- al comma 1 viene portato al 31 dicembre 2021 il termine, originariamente fissato al 31 giugno, entro il quale è consentito aumentare la percentuale dell’anticipazione al 30%, come previsto all'art. 207, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020);

- al comma 2 lett. a) viene confermata anche per il 2021 la possibilità, prevista dallo Sblocca Cantieri, di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera;

- al comma 2 lett. b), viene inoltre prorogato per tutto il 2021 il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6 del D.L. Sblocca Cantieri relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, si conferma anche per l’anno 2021 la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Rimandiamo per maggiori approfondimenti alla lettura del testo completo Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, nonché al documento contenente le disposizioni del Decreto che interessano i contratti pubblici.

Nella sezione Normoteca del nostro sito è consultabile il Codice dei contratti aggiornato con le nuove disposizioni in nota.

AllegatoDL_183_2020_Milleproroghe pdf.pdfAllegatoDL Milleproroghe - Norme appalti.pdf