Sopralluogo ammissibile anche dopo la scadenza prevista nel bando di gara

Giurisprudenza

08 maggio 2019|di Avv. Michele Leonardi

PREMESSA. Con riferimento ad alcune tipologie di contratti le stazioni appaltante possono ritenere opportuno (se non necessario) che gli operatori economici interessati svolgono prima della presentazione dell’offerta un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dei luoghi dove dovranno svolgersi le prestazioni. I bandi prescrivono nella maggior parte dei casi un termine massimo entro cui richiedere il sopralluogo o entro cui svolgere lo stesso, spirato il quale non sarà più possibile effettuare il sopralluogo con la conseguenza che (quando questo è previsto come obbligatorio) l’operatore “inadempiente” non potrà prendere parte alla procedura. Ma è davvero così?

IL CASO. Nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 del Codice svolta sul MEPA e finalizzata all'affidamento dei servizi di vigilanza armata degli uffici giudiziari di Viterbo e Rieti, il concorrente giunto secondo in graduatoria lamentava l’aggiudicazione del servizio in favore del RTI primo classificato poiché lo stesso avrebbe effettuato il prescritto sopralluogo oltre il termine massimo (quindici giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte) presso alcune sedi dove si sarebbe svolto il servizio e lo avrebbe peraltro effettuato solo tramite un componente del raggruppamento.

LA SENTENZA. La vicenda è giunta quindi all’attenzione della I Sezione del TAR Lazio- Roma, il quale con la sentenza n. 4304/2019 del 2 aprile 2019 ha respinto il ricorso presentato dal concorrente secondo in graduatoria, non considerando meritevoli di accoglimenti le doglianze proposte avverso l’aggiudicazione.

Con riferimento specifico all’asserita effettuazione del sopralluogo oltre i termini prescritti nel bando di gara, il collegio ha evidenziato come tale motivo di ricorso si palesi infondato in quanto “anche per il principio di tassatività delle cause di esclusione, l’art. 79, comma 2, del Codice non prevede alcun termine perentorio entro il quale effettuare la “visita dei luoghi”, purché i termini per la ricezione delle offerte siano idonei a far sì che ‘…gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte’”.

Considerato che il capitolato/disciplinare di gara prevedeva, al punto 8, che “le Imprese concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso le sedi giudiziarie interessate” e che “il sopralluogo dovrà essere svolto entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte”, intendendosi tale indicazione a favore di tutte le imprese concorrenti per dare loro un tempo congruo per ponderare l’offerta, così che dall’effettuazione del sopralluogo da parte di un concorrente in un termine inferiore, oltre a non essere sanzionato con l’esclusione – per il ricordato principio di “tassatività” – derivavano conseguenze solo su quest’ultimo, che aveva semmai meno tempo per ponderare l’offerta

Il TAR rileva inoltre come il ricorrente non dimostri in che modo l’effettuazione del sopralluogo oltre il termine prescritto abbia potuto falsare i risultati della gara (sottolineando addirittura che in questo il RTI aggiudicatario abbia in realtà avuto un tempo inferiore per perfezionare l’offerta).

Il Tribunale respinge inoltre tutte le ulteriori censure in merito al mancato svolgimento del sopralluogo da parte di tutte le imprese costituenti il RTI e alla mancata sottoscrizione di alcune attestazioni di sopralluogo: “Considerato, altresì, che il medesimo capitolato non prevedeva a pena di esclusione che il sopralluogo doveva essere effettuato da rappresentanti di tutte le imprese in RTI; Considerato che nel caso di specie risulta in atti il verbale di attestazione di avvenuto sopralluogo presso i Tribunali di Rieti e di Viterbo da parte del rappresentante [della mandataria], sottoscritto dal personale incaricato; Considerato che risulta assente solo in quello di Viterbo la sottoscrizione del rappresentante dell’impresa [mandante] ma tale sottoscrizione è indicata (ed evidentemente richiesta) solo “per ricevuta”, chiarendo quindi che era l’attestazione del funzionario a rilevare ai fini della valutazione della circostanza; Considerato che la sottoscrizione “per ricevuta” è comunque presente per il sopralluogo in Rieti; Considerato che la circostanza dell’assenza di una firma “per ricevuta” non può comportare l’esclusione del RTI, se non specificato nella lex specialis”.

Leggi il testo integrale della sentenza del TAR Lazio-Roma, sez. I, 02.04.2019, n. 4304.