Le Linee Guida n. 13 di ANAC sull’applicazione della clausola sociale

ANAC

06 marzo 2019|di Avv. Michele Leonardi

Con delibera n. 114 del 13.02.2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee Guida n. 13, recanti “La disciplina delle clausole sociali”. Tale nuovo atto attuativo di ANAC fa riferimento, nello specifico, alle disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice, il quale espressamente prevede che “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.

 Le Linea Guida n. 13 rientrano tra quelle a carattere sostanzialmente interpretativo e non vincolante, ciò comportando che, qualora le Amministrazioni intendano discostarsene, dovranno adeguatamente darne motivazione in un proprio provvedimento (in particolare all’interno della determina a contrarre di cui all’art. 32 del Codice).

Il contenuto sostanziale delle nuove Linee Guida può essere riassunto come di seguito:

  • obbligo di inserire la clausola sociale per i servizi ad alta intensità di manodopera sopra soglia comunitaria;
  • facoltà di inserimento della clausola per i servizi non ad alta intensità di manodopera purché non si tratti di appalti di natura intellettuale, di appalti di fornitura e di appalti di natura occasionale;
  • facoltà di inserimento della clausola anche per gli affidamenti sotto soglia.

In linea con la giurisprudenza consolidata e con il parere che il Consiglio di Stato aveva a suo tempo rilasciato sul testo delle Linee Guida, è poi precisato che l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale del nuovo affidatario. Più nello specifico è precisato che “il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)”.

Per l’applicazione della clausola deve essere presa in considerazione la media del personale impiegato nei sei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Al fine della corretta applicazione della clausola e onde permettere ai concorrenti di formulare un’offerta in linea con gli obblighi imposti dalla clausola stessa, nei documenti di gara la stazione appaltante indica i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale del CCNL indicato dalla stazione appaltante, ma è comunque fatta salva l’applicazione se più favorevole della clausola sociale del CCNL prescelto dal subentrante.

Vi è in ultimo una novità rilevante introdotta dalle Linee Guida n. 13 di ANAC, che trova origine nelle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel precitato parere. All’interno dello stesso si faceva riferimento alla necessità che la stazione appaltante prevedesse nella documentazione di gara che “il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto”.

Sulla scorta appunto di tale indicazione, l’Autorità ha previsto nelle Linee Guida che comporta l’esclusione dalla gara:

  • la mancata espressa accettazione della clausola sociale, compatibilmente con la propria organizzazione imprenditoriale;
  • la mancata presentazione del progetto di assorbimento.

A ben vedere è questa la disposizione contenuta che nell’atto in commento che più inciderà sul prossimo futuro, in quanto pone in capo agli operatori economici un onere non indifferente in fase di elaborazione dell’offerta, il quale peraltro viene sanzionato a pena di esclusione (con buona pace del principio di tassatività delle cause di esclusione).

In fase di esecuzione, invece, il mancato rispetto della clausola sanzioni fino alla risoluzione del contratto, in caso di rilevante gravità.

Nella sezione Normoteca è pubblicato il testo integrale delle Linee Guida n. 13 di ANAC.