Il Comunicato del Presidente di ANAC sull'applicabilità temporale della disciplina sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice

ANAC

21 settembre 2017|di Avv. Michele Leonardi

In data 6 settembre 2017 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ravvisato la necessità di emanare un comunicato in merito all'applicabilità temporale della disciplina contenuta all'interno dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in materia di incentivi per le attività professionali svolte dal personale interno nell'ambito delle gare di appalto. Tutto ciò a fronte di una serie di richieste di chiarimenti pervenute ad ANAC dai soggetti interessati nel corso degli ultimi mesi.

Tale norma dispone in particolare (comma 2) che le stazioni appaltanti debbano destinare ad un apposito fondo delle risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (da modularsi sul valore posto a base di gara degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) da destinarsi alle funzione tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni stesse, con specifico ed esclusivo riferimento alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, alle attività di RUP, di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione dei contratti e di collaudo tecnico-amministrativo o di verifica di conformità.

I chiarimenti pervenuti ad ANAC in merito a tale disposizione (modificata peraltro nel predetto comma 2 con l'entrata in vigore del Decreto Correttivo che, rispetto alla versione previgente, ha esteso la previsione degli incentivi per funzioni tecniche anche a servizi e forniture) vertevano in particolare sull'applicabilità temporale della disciplina, onde stabilire l'esatto periodo a partire dal quale tali incentivi possano essere riconosciuti ai (e pretesi dai) dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Dopo aver richiamato il principio generale riprodotto anche al comma 1 dell'art. 216 del codice, a mente del quale l'applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell'entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito, ANAC precisa in primo luogo come almeno una parte dell'attività oggetto di incentivazione ai sensi dell'art. 113 intervenga in un momento precedente all'avvio della procedura di affidamento (si pensi, ad esempio, alla programmazione della spesa). Proprio per tale motivo e richiamando anche la giurisprudenza sul punto della Corte dei Conti in merito all'efficacia temporale delle disposizioni normative che regolano gli incentivi per funzioni tecniche, l'Autorità ritiene che "per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice".

Ciò significa che per quelle procedure di gara bandite dopo l'entrata in vigore del codice ma le cui attività oggetto di incentivazione ai sensi dell'art. 113 abbiano avuto inizio prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ai dipendi dell'amministrazione non possa essere applicata la disciplina in parola e quindi non possano essere riconosciuti gli incentivi.

ANAC precisa infine che, per quanto concerne la corresponsione dell'incentivo, attesa la formulazione del comma 3 dell'art. 113, la quale richiede l'accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, non possano essere ammesse forme anticipate di liquidazione dell'incentivo. Allo stesso modo - sottolinea sempre l'Autorità - "forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all’attività effettivamente svolta".

Leggi il testo integrale del Comunicato del Presidente di ANAC di data 6 settembre 2017.