Disponibili per la consultazione fino al 28 giugno le Linee Guida aggiornate di ANAC n. 3, n. 5 e n. 6

ANAC

14 giugno 2017|di Avv. Michele Leonardi images

A partire dalla scorso 12 giugno e fino a mercoledì 28 giugno, ANAC ha aperto una fase di consultazione con tutti i soggetti interessati volta a ricevere osservazioni in merito agli aggiornamenti che l'Autorità stessa intende apportare alle Linee Guida n. 3 (Nomina, ruoli e compiti del RUP), n. 5 (Criteri di scelta dei commissari e iscrizione all'albo nazionale dei commissari) e n. 6 (Indicazione dei mezzi di prova adeguati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c). Le modifiche a tali atti si rendeno necessarie - oltre che in considerazione delle notevoli richieste di chiarimento pervenute in questi mesi ad ANAC - anche alla luce delle modifiche che il D.Lgs. 56/2017 ha apportato a quelle norme del codice dei contratti pubblici che interessano proprio gli argomenti trattati all'interno delle predette Linee Guida.

Vediamo di seguito, in modo sintetico, le maggiori novità che a breve potrebbero intervenire sulle tre Linee Guida in questione.

Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del RUP

Viene rinforzato ed evidenziato (paragrafo 4.4) l'onere per le stazioni appaltanti di organizzare, nell'ambito della propria attività formativa specificatamente richiamata dall'art. 31, co. 9, del D.Lgs., 50/2016, interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Managament, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

Per quanto concerne i requisiti richiesti alla figura del RUP nell'ambito dei lavori (paragrafo 4.2), vengono previste quattro differenti "fasce di classificazione", vale a dire:

  1. per affidamenti di lavori per importi inferiori a 150.000 euro
  2. per affidamenti di lavori per importi inferiori a 1.000.000 euro
  3. per affidamenti di lavori per importi pari o superiori a 1.000.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria
  4. per affidamenti di lavori per importi pari o superiori alla soglia comunitaria

Per ciascuna fascia vengono stabiliti determinati requisiti professionali (titolo di studio ed esperienza pregressa in particolare), anche alternativi tra di loro in alcuni casi.

Viene introdotto un nuovo ruolo del RUP nella fase antecedente alla programmazione di lavori (paragrafo 5.1.2) collegato alla nuova definizione di "quadro esigenziale" introdotta dalla lettera ggggg)-nonies (sic!) dell'art. 3 del codice. In particolare, il RUP avrà l'onore di proporre e fornire dati utili alla predisposizione del quadro stesso. Nella fase di progettazione dei lavori (paragrafo 5.1.4), al RUP sono inoltre assegnati i compiti di fornire indirizzi in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, anche ai fini delle predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali previsto dall'art. 3, co. 1, ltt. ggggg)-quater e del capitolato prestazionale di cui all'art. 3, co. 1, lett. ggggg)-decise, del codice.

Per quanto concerne infine i settori dei servizi e delle forniture, vengono aggiornati i requisiti di natura professionale che, alternativamente, il RUP dovrà possedere per ricoprire tale ruolo con riferimento agli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del codice (paragrafo 7.3).

Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari e iscrizione all'albo nazionale dei commissari

Nonostante tale Linee Guida abbia allo stato attuale scarsissima rilevanza non essendo ancora stato istituito l'albo nazionale dei commissari di cui all'art. 78 del codice, l'Autorità ha inteso apportare modifiche anche a questo documento al fine di renderlo preventivamente in linea con le novità introdotte dal Decreto Correttivo all'art. 77.

Viene di conseguenza prevista (paragrafo 3 delle Premesse) la possibilità di nomina di alcuni componenti interni alla commissione (Presidente escluso) nel caso di procedure per affidamenti di servizi e forniture sotto soglia ovvero per lavori di importo inferiore al milione di euro ovvero ancora per quelli che non presentano particolari complessità (tra cui rientrano - giova ancora ricordarlo per le implicazioni pratiche che questo comporta - le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione - qualsiasi sia il loro importo quindi - e quelle che prevedono l'attribuzione di punteggi tecnici tabellari secondo criteri bastai sul principio on/off).

Con riferimento alle modalità di svolgimento dei lavori della commissione (paragrafo 1.1), le Linee Guida ora specificano che le sedute riservate nel corso delle quali vengono valutate le offerte tecniche possono essere effettuate anche da remoto purché "mediante un canale telematico che assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni".

Oltre all'onere di pubblicazione sul profilo della stazione appaltante della composizione della commissione e dei curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29, co. 1, del codice, viene stabilito che debbano essere oggetto di pubblicazione (paragrafo 1.5) anche il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di nomina. Dell'avvenuta pubblicazione, inoltre, la stazione appaltante dovrà darne comunicazione all'Autorità entro tre giorni dalla stessa.

Con riferimento all'iscrizione all'albo nazionale e, in particolare, in relazione all'eventuale iscrizione di soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni (paragrafo 2.5), gli stessi dovranno dare prova - tra gli altri requisiti - del possesso di una polizza assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazione diversa a copertura dei danni eventualmente cagionati all'amministrazione aggiudicatrice. Mancando tale polizza, il dipende non potrà svolgere il ruolo di commissario all'esterno della propria amministrazione.

Infine, il paragrafo 5.1 prevede che il Regolamento di cui paragrafo 1.2 che disciplinerà il funzionamento del meccanismo di selezione dei commissari dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2017. Dalla data della sua pubblicazione verranno accettate da parte dell'Autorità le richieste di iscrizione all'albo (paragrafo 5.2).

Linee Guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c

Una delle novità principali che ANAC intende introdurre all'interno di questa Linee Guida (paragrafo 2.1) riguarda l'esplicitazione della rilevanza di fatti illeciti di natura penale (diversi ed ulteriori rispetto a quelli elencati nel comma 1 dell'art. 80) posti in essere nell'esercizio della professione, sulla base del presupposto che le condotte sottese a tali reati potrebbero configurarsi quali gravi illeciti professionali. In particolare, i reati che possono venire in rilievo al fine di valutare la sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. c) del comma 5 dell'art. 80 sono i seguenti:

  • abusivo esercizio di una professione;
  • reati fallimentari;
  • reati tributari, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio;
  • reati urbanistici (per affidamenti aventi ad oggetto lavori ovvero servizi di architettura e ingegneria);
  • reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al paragrafo 5.1 viene allineata la durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all’accertamento definitivo delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 80 del codice rispetto a quanto stabilito dal comma 10 del medesimo art. 80. In particolare, l'interdizione sarà pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell’interdizione sarà invece pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento definitivo, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna.

Leggi il testo delle Linee Guida n. 3 aggiornate disponibili alla consultazione.

Leggi il testo delle Linee Guida n. 5 aggiornate disponibili alla consultazione.

Leggi il testo delle Linee Guida n. 6 aggiornate disponibili alla consultazione.