Pubblicata in G.U. la Delibera n. 1/2017 di ANAC recante indicazioni operative per il corretto perfezionamento del CIG

ANAC

03 febbraio 2017|di Avv. Michele Leonardi images

Il 1° febbraio 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Delibera n. 1/2017 dell'11 gennaio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante le indicazioni operative per un corretto perfezionamento del Codice Identificativo di Gara (CIG) nelle procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture.

L'atto dell'Autorità muove dall'importanza che il CIG riveste tanto nel sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza quanto nel sistema di raccolta delle informazioni sui contratti pubblici. L'emanazione di tale provvedimento, peraltro, si è resa necessaria alla luce delle verifiche compiute da ANAC sul sistema SIMOG relative alle precedenti annate, dalle quali è emerso come svariati CIG non risultassero perfezionati, nonostante l'obbligo in tal senso posto in capo ai RUP. Inoltre, nelle premesse alla Delibera, l'Autorità fornisce un'anticipazione dei contenuti che ANAC stessa dovrà definire ai sensi del comma 9 dell'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle informazioni obbligatorie che i RUP dovranno trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici, stabilendo già in questa sede che il perfezionamento del CIG rientrerà nel novero di tali informazioni.

Nel dettaglio, la delibera si occupa dapprima della fase di acquisizione del CIG, confermando naturalmente la necessità per il RUP di acquisire il CIG in un momento antecedente all'indizione della gara. In particolare, viene ribadito che, nel caso di procedure che prevedono la pubblicazione del bando o dell'avviso di gara, il CIG vada acquisito prima della pubblicazione stessa, mentre in caso di procedure con l'invio di una lettera di invito, il Codice dovrà essere acquisito prima dell'inoltro della lettera stessa ai concorrenti. Per gli acquisti formalizzati con modalità diverse da quelle appena descritte, il CIG dovrà essere acquisito prima della stipula del relativo contratto.

In tema di perfezionamento del CIG, viene fissato un termine di 90 giorni dall'acquisizione del CIG entro il quale il RUP, mediante accesso al sistema SIMOG, dovrà inserire - a seconda del tipo di procedura attivata - la data di pubblicazione del bando, la data dell'invio della lettera di invito o comunque la data nella quale è stata manifestata la volontà di procedere all'affidamento. Qualora invece la stazione appaltante non abbia inteso procedere con la procedura di affidamento in un momento successivo all'acquisizione del CIG, il RUP sarà tenuto a cancellare il CIG stesso sul sistema SIMOG (sempre nel termine dei predetti 90 giorni).

Riguardo al pregresso, l'Autorità precisa che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera (vale a dire a partire dal 16 febbraio 2017, considerato il termine di vacatio legis previsto nell'atto stesso, e quindi entro il 17 maggio 2017), i RUP dovranno procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti ma non ancora perfezionati, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 213, commi 9 e 13, del D.Lgs. 50/2016 (da un minimo di 250 euro ad un massimo di 25.000 euro).

Al fine di facilitare i RUP nell'assolvimento degli adempimenti posti a loro carico, il sistema SIMOG verrà modificato, inserendo dei messaggi di "warning" che compariranno al momento dell'acquisizione del CIG, ricordando al RUP l'obbligo del perfezionamento dello stesso entro 90 giorni, nonché al quindicesimo giorni prima della scadenza del termine per il perfezionamento del CIG, tramite messaggio inviato via e-mail al RUP.

In caso di mancato perfezionamento del CIG secondo le modalità sopra esposte, il sistema SIMOG procederà alla cancellazione automatica del CIG non perfezionato, con contestuale comunicazione via e-mail al RUP. Qualora invece un CIG non perfezionato venga comunque utilizzato da parte della stazione appaltante, tale comportamento determinerà una violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie ad ANAC, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti (con possibile configurazione di responsabilità penale ed erariale)

Da segnalare infine la possibilità che ANAC si riserva di valutare nell'ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016) il comportamento di quegli operatori economici che non segnalino le procedure di affidamento per le quali risulti impossibile ottemperare alle disposizioni di cui al comma 65 dell'art. della L. 266/2005 in materia di contribuzione per la partecipazione alle procedure di gara.

Leggi il testo integrala delle delibera. Fonte: anac.it