Violazioni gravi non definitivamente accertate in materia fiscale: ecco il decreto del MEF

Normativa

17 ottobre 2022|di Avv. Piera Franceschini

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 ottobre 2022 l’atteso decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 28.09.2022 recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”.

L’adozione del provvedimento era prevista entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della c.d. Legge Europea, che, con decorrenza 01.02.2022, ha modificato il comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (si rinvia per approfondimento all’articolo pubblicato a questo link).

Ci sono voluti, quindi, più di otto mesi per avere chiarezza circa la portata dei 3 concetti fondamentali ai fini dell’interpretazione e conseguente applicazione del citato comma 4 il cui quinto periodo, lo si ricorda, era stato modificato nel seguente modo: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali…(omissis)…Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze…."

Il decreto in commento definisce, rispettivamente nei suoi articoli 2, 3 e 4, cosa si debba intendere per:

  1. VIOLAZIONE (art. 2): è l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
    a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
    b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
    c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

  2. GRAVE (art. 3): è quella violazione di importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e che comunque sia pari o superiore a € 35.000. L'importo va calcolato al netto di sanzioni ed interessi, in caso di gara suddivisa in lotti, è da riferirsi al valore del/i lotto/i per il/i quale/i l’operatore concorre.
    Nell’articolo 3 è precisato che, in caso di subappalto o di partecipazione in RTI o consorzio, la valutazione della “gravità” della sanzione a carico del subappaltatore, del mandante di costituendo RTI e di consorziato va effettuata calcolando il 10% sul valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

  3. NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATA (art. 4): è quella violazione in relazione alla quale sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
    - il termine per il pagamento è scaduto;
    - l'atto impositivo o la cartella di pagamento è stato tempestivamente impugnato.
    In ogni caso, ci dice l’articolo 4, le violazioni non rilevano ai fini dell'esclusione se è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

La verifica sulla regolarità, chiarisce il decreto, andrà effettuata con le modalità ben note alle stazioni appaltanti (richiesta di certificazione dei carichi pendenti all’Agenzia delle Entrate) fino alla messa in campo della tanto agognata interoperabilità tra le banche dati.

Non va dimenticato che il comma 4 dell’art. 80 si chiude con la precisazione che “Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Ancora, va tenuto a mente che il limite di gravità per le violazione che siano, invece, già definitivamente accertate rimane quello previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 80, che prevede "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"; importo che, ad oggi, è pari ad € 5.000.

Nel diagramma in allegato abbiamo provato a riassumere le potenziali situazioni che le stazioni appaltanti si troveranno ad affrontare al rilascio di certificato dei carichi pendenti nel quale risulti una violazione e l'iter logico da seguire.

In linea generale, va detto che il contenuto del decreto lascia presagire che saranno ben poche le esclusioni disposte discrezionalmente dalle stazioni appaltanti in conseguenza di una violazione grave ma non definitivamente accertata del concorrente. 

Per la lettura integrale del decreto, si rinvia all'allegato.

AllegatoDecreto_MEF_28sett2022_irr_fiscali.pdfAllegatodiagramma_irregolarita_fisc_.pdf