Rito super-accelerato e accesso agli atti di gara: i chiarimenti dell'Adunanza Plenaria
Giurisprudenza
15 settembre 2026|di Dott.ssa Claudia Mottin
Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
interviene su uno dei nodi applicativi più discussi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023: il rito
super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara e, in particolare, il termine di dieci
giorni previsto dal comma 4 per impugnare le decisioni sull'oscuramento delle offerte. La
pronuncia origina da una vicenda in cui la stazione appaltante non aveva comunicato
formalmente l'aggiudicazione al concorrente non aggiudicatario, il quale aveva potuto
conoscere l'offerta dell'aggiudicataria, in versione oscurata, solo a seguito di un'istanza di
accesso. Il TAR aveva dichiarato irricevibile per tardività la parte del ricorso volta a ottenere
l'ostensione integrale dell'offerta, facendo decorrere il termine breve dalla data in cui il
concorrente aveva comunque preso visione della documentazione oscurata.
L'Adunanza Plenaria smentisce questa impostazione e lo fa richiamando le stazioni
appaltanti ad un preciso onere di correttezza procedimentale, dal cui rispetto dipende, in
concreto, quale rito processuale troverà applicazione in tema di accesso agli atti.
Il primo principio di diritto
Il primo quesito riguardava l'ambito di applicazione del rito super-accelerato nel caso in cui
la stazione appaltante non abbia rispettato gli obblighi di pubblicazione e di comunicazione
previsti dall'art. 36 del Codice. L'Adunanza Plenaria afferma che il meccanismo accelerato,
in quanto disposizione eccezionale e derogatoria rispetto al rito ordinario dell'accesso, è
insuscettibile di estensione analogica ed è quindi applicabile nel solo caso tipico in cui,
contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, la stazione appaltante
abbia adempiuto agli obblighi informativi dei commi precedenti, dando anche atto delle
decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di tali
obblighi, non si verifica un semplice differimento del dies a quo, ma si riespande la
disciplina del rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a., con il relativo termine di trenta giorni.
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Articolo - Ad. Plenaria n. 8-2026 - rito accesso.pdf