Piattaforme digitali certificate e MEPA: la Corte dei Conti chiarisce il rapporto tra Codice e obblighi di acquisto elettronico

Giurisprudenza

14 maggio 2026|di Avv. Michele Leonardi

Con deliberazione resa nell’adunanza del 9 aprile 2026, la Corte dei Conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, è intervenuta su un tema di particolare interesse operativo per le stazioni appaltanti: il rapporto tra l’obbligo di ricorso al MEPA previsto dall’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e il nuovo sistema delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, l’attuale Codice dei Contratti Pubblici.


Il quesito, formulato dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, riguardava in particolare la possibilità, per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia dell’affidamento diretto, di utilizzare piattaforme elettroniche certificate in luogo del MEPA, senza incorrere in una violazione degli obblighi previsti dalla normativa di finanza pubblica.


La questione nasce dal necessario coordinamento tra una disposizione risalente, costruita intorno al mercato elettronico della pubblica amministrazione e agli strumenti allora previsti dal previgente regolamento di esecuzione del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), e la nuova architettura digitale delineata dal Codice del 2023. Quest’ultimo, come noto, ha attribuito alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici una funzione strutturale, facendo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate il canale ordinario attraverso cui le stazioni appaltanti gestiscono le fasi di affidamento e di esecuzione.


La Corte muove proprio da questo mutamento di sistema. La Parte II del Libro I dell’attuale Codice non disciplina più la digitalizzazione come mero adempimento strumentale, ma come elemento essenziale dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico. In tale prospettiva, l’art. 25 del Codice non impone l’utilizzo di una piattaforma unica, ma ammette una pluralità di piattaforme di approvvigionamento digitale, purché certificate, interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e conformi alle regole tecniche previste dall’art. 26, le cui emanazione e aggiornamento sono demandate ad AgID.


Particolarmente rilevante è il richiamo al principio di neutralità tecnologica, di cui all’art. 19 del Codice. Secondo la Corte, tale principio impedisce di leggere il sistema digitale dei contratti pubblici come vincolato a un solo strumento o a un unico fornitore tecnologico. L’obiettivo perseguito dal legislatore non è infatti quello di concentrare ogni acquisizione su una specifica piattaforma, bensì quello di assicurare tracciabilità, trasparenza, interoperabilità, sicurezza e piena verificabilità delle procedure.

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AllegatoECLI_IT_CONT_2026_7SCCLEG-PARERE.pdfAllegatoArticolo_Piattaforme digitali certificate e MEPA_Avv. Leonardi.pdf