Lo Sblocca Cantieri è legge: ecco tutte le novità

Normativa

25 giugno 2019|di Avv. Michele Leonardi

Pubblicata lo scorso 17 giugno, è entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019 la Legge 14 giugno 2019, n. 55 che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge 32/2019, meglio conosciuto come "Decreto Sblocca Cantieri". Il Codice dei Contratti Pubblici cambia quindi ufficialmente faccia con riferimento a istituti molto importanti, come ad esempio gli affidamenti sotto soglia comunitaria.

Vediamo in sintesi cosa è cambiato definitivamente e quali sono anche le disposizioni, inizialmente contenute nel D.L. 32/2019, che sono decadute stante la loro mancata conversione con la Legge n. 55/2019. Nella sezione Normoteca della pagina Multimedia di questo sito è pubblicata e disponibile gratuitamente la versione aggiornata del Codice dei Contratti Pubblici.

Il periodo "transitorio"

La Legge di conversione ha innanzitutto chiarito che sono fatti salvi gli atti e gli effetti derivanti dagli stessi emanati sotto la vigenza del D.L. 32/2019 (vale a dire dal 19 aprile al 17 giugno 2019): ciò significa che tutte le procedure di gara bandite all'interno di tale lasso temporale restano valide, anche con riferimento a quelle disposizioni non oggetto di conversione da parte della L. 55/2019.

Le "sospensioni sperimentali"

Una delle particolarità della Legge di conversione è stata la previsione della "sospensione sperimentale" di alcune norme contenute nel Codice fino al 31 dicembre 2020. In particolare resta sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni:

  • Art. 37, comma 4: nessun obbligo di centralizzazione per i Comuni non capoluogo di Provincia, i quali potranno quindi procedere agli acquisti autonomamente, fatto salvo per le categorie merceologiche previste nel D.P.C.M. 11 luglio 2018
  • Art. 59, comma 1: sarà ancora possibile affidare il servizio di progettazione esecutiva e la successiva esecuzione delle opere con un'unica procedura di gara (c.d. "appalto integrato")
  • Art. 77, comma 3: le commissioni giudicatrici potranno essere nominate senza ricorrere all'Albo dei commissari istituito presso ANAC

Subappalto

Non viene confermato l'innalzamento del limite del subappalto al 50%, ma - in via derogatoria rispetto alla previsione del comma 2 dell'art. 105 - si stablisce che fino al 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti possano prevedere la possibilità di subappaltare parte delle prestazioni fino ad un limite massimo del 40%.

Viene sospeso sempre fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori di cui al comma 6 dell'art. 105.

Contratti sotto soglia

Si "allarga" il campo di azione dell'affidamento diretto: confermato per lavori, servizi e forniture sotto i 40.000 euro, tale tipologia di affidamento potrà essere utilizzato anche per l'aggiudicazione di contratti di lavori di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro (previa richiesta di almeno 3 preventivi) e per l'aggiudicazione di servizi e forniture tra i 40.000 e le soglie comunitarie, previo confronto tra almeno 5 preventivi richiesti ad operatori economici selezionati mediante indagine di mercato o  scelti all'interno di elenchi di fornitori (art. 36, comma 2, lett. b).

Viene sostanzialmente confermata invece (anche se ora il riferimento è all'art. 63) la procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori per l'affidamento di lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro (art. 36, comma 2, lett. c) e la procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori per l'affidamento di lavori di importo compreso tra 350.000 e un milione di euro (art. 36, comma 2, lett. c-bis). Per importi pari o superiori al milione dovrà invece essere attivata la procedura aperta di cui all'art. 60 (art. 36, comma 2, lett. d).

Viene abrogato il comma 5 che nella versione novellata del D.L. 32/2019 prevedeva la c.d. "inversione procedimentale" (vale a dire la possibilità di verificare le offerte prima della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione). In realtà tale facoltà per il sotto soglia è ancora possibile stante la prevista applicabilità del comma 8 dell'art. 133 (che prevede appunto l'inversione nei settori speciali) anche ai contratti di cui all'art. 36 fino al 31 dicembre 2020.

Nell'ambito dei mercati elettronici, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale viene demandata in campo al gestore del mercato elettronico stesso (comma 6-ter) con riferimento ad un campione di operatori economici abilitati al sistema telematico. Le stazioni appaltanti saranno pertanto esonerate dalla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 con riferimento a quei soggetti rientranti all'interno del predetto campione.

Nelle procedure sotto soglia aggiudicate al prezzo più basso, l'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 97 diventa regola (e non più una facoltà per le stazioni appaltanti), qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 10.

Infine, il comma 9-bis non prevede più, come nella versione contenuta nel D.L. 32/2019, la preminenza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i contratti sotto soglia, bensì una sostanziale parificazione di questo criterio con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza imporre alla stazione appaltante alcun obbligo motivazionale in ordine alla scelta del criterio adottato.

Trasparenza e obblighi di pubblicazione e comunicazione

Viene definitivamente meno la necessità di pubblicare il provvedimento che stabilisce le ammissioni e le esclusioni a seguito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione inizialmente contenuta nel comma 1 dell'art. 29, anche in virtù dell'abrogazione in via definitiva del c.d. rito super-accelerato. Non viene tuttavia meno l'obbligo di adottare tale provvedimento, in quanto il comma 2-bis dell'art. 76 (confermato in sede di conversione) prevede che lo stesso debba comunque essere comunicato agli operatori ammessi ed esclusi entro il termine di 5 giorni dalla sua adozione.

Anticipazioni per servizi e forniture

Confermato anche con riferimento ai servizi ed alle forniture (e pertanto quindi non più confinato solo all'ambito dei lavori) il diritto dell'esecutore di vedersi riconosciuta entro i 15 giorni successi alla stipula del contratto un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale (art. 35, comma 18).

Criteri di aggiudicazione

La possibilità di utilizzare il criterio del prezzo nell'ambito dei lavori pubblici viene esteso fino alla soglia comunitaria (5.548.000 euro), in considerazione dell'abrogazione definitiva della lett. a) del comma 4 dell'art. 95. Rientrano invece nei contratti da aggiudicare necessariamente con l'offerta economicamente più vantaggiosa quelli concernenti servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (art. 95, comma 2, lett. b-bis).

Non viene invece confermata l'abrogazione del secondo periodo del comma 10-bis: nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa quindi il punteggio massimo attribuibile all'elemento economico sarà sempre di 30 punti.

Offerte anomale

Confermata la radicale modifica al metodo di calcolo della soglia di anomalia dell'offerta nelle procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso. Ferma restando il calcolo della soglia in presenza di almeno 5 offerte, viene stabilito un metodo (art. 97, comma 2-bis), nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15 ed un altro metodo nel caso in cui il loro numero sia pari o superiore a 15 (art. 97, comma 2). Si abbandona dunque il sorteggio preventivo del metodo di calcolo, demandando comunque al MIT eventuali modifiche periodiche dei metodi per la determinazione delle soglie di anomalia (comma 2-ter).

Nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà invece alla verifica dell'anomalia soltanto in presenza di un numero di offerte valide pari o superiore a 3.

 

Regolamento unico

Si resta infine in attesa dell’emanazione di un c.d. “regolamento unico” che recherà norme attuative al Codice e che sostituirà le Linee Guida e i decreti ministeriali già emanati e previsti da specifiche disposizioni codicistiche. Il regolamento disciplinerà in particolare le seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cesseranno di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2.

 

AllegatoCodice dei Contratti Pubblici.pdf