L’effettiva applicazione della sostenibilità ambientale e sociale nella giurisprudenza amministrativa
Giurisprudenza
09 marzo 2026|di Avv. Michele Leonardi
La sempre maggiore centralità della sostenibilità ambientale e sociale nel sistema dei contratti pubblici trova nel D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) una formalizzazione particolarmente intensa, che si riflette anche nella previsione di obblighi puntuali a carico delle stazioni appaltanti nella fase di progettazione e di gestione delle procedure di gara. In questo contesto, gli artt. 57 (con specifico riferimento al comma 1 e 2 ) e 108, comma 7 , del Codice assumono un ruolo chiave, poiché traducono tali istanze in regole operative destinate a incidere direttamente sulla lex specialis, sulle modalità di valutazione delle offerte e, con riferimento alle clausole sociali e ai criteri minimi ambientali, anche sulla fase di esecuzione dei contratti.
Due recentissime pronunce dei Tribunali amministrativi regionali, rispettivamente del TAR Campania – Napoli (sentenza, sez. V, 22 gennaio 2025, n. 431) e del TAR Lazio – Roma (sentenza, sez. IV, 21 gennaio 2026 n. 1207), offrono l’occasione per riflettere sul grado di effettività di tali disposizioni e sulle conseguenze, tanto procedimentali quanto processuali, che derivano da una loro non corretta applicazione.
Le due decisioni si collocano in ambiti oggettivi differenti – un appalto di servizi ad alto impatto ambientale e una procedura di lavori nell’ambito di un accordo quadro – ma sono accomunate dal fatto di affrontare, da prospettive diverse, il tema della sostenibilità (tanto ambientale quanto sociale) come elemento strutturale della gara. In particolare, esse consentono di mettere a fuoco, da un lato, il rigore con cui la giurisprudenza richiede il recepimento dei criteri ambientali minimi e, dall’altro, le condizioni alle quali il punteggio premiale per la certificazione della parità di genere può dirsi legittimamente attribuito o, al contrario, utilmente contestato.
La sentenza del TAR Campania trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di pulizia e sanificazione di rilevante valore economico, nell’ambito della quale il ricorrente ha censurato l’aggiudicazione deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 57, comma 2, del Codice in materia di criteri ambientali minimi. La lex specialis si limitava infatti a un rinvio generico al decreto ministeriale di settore, senza una concreta trasposizione delle prescrizioni ambientali nel disciplinare e, soprattutto, nel capitolato. Il Collegio ha ritenuto fondata tale doglianza, ribadendo un orientamento ormai consolidato secondo cui l’obbligo di applicazione dei CAM non può considerarsi assolto mediante un mero richiamo formale alle fonti ministeriali, ma richiede una puntuale declinazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali rilevanti.
[L'articolo completo è disponibile in allegato]
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1. Art. 57, comma 1, del Codice: “Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.”
2. Art. 57, comma 2, del Codice: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130.”
3. Art. 108, comma 7, ultimo periodo: "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198."
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