La Legge di Bilancio 2020 e gli appalti: cosa cambia

Normativa

06 gennaio 2020|di Avv. Michele Leonardi

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 dicembre 2019 è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, meglio conosciuta come Legge di Bilancio 2020.

All’interno degli 884 commi che compongono l’art. 1 della Legge stessa sono presente alcune disposizioni che, seppure non vanno a modificare il Codice dei Contratti Pubblici, hanno una ricaduta sull’applicazione del Codice stesso e, più in generale, apportano delle modifiche al sistema di gestione degli appalti pubblici.

Vediamo più in dettaglio quali sono le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio che riguardano la materia degli appalti:

  • Il comma 259 dell’art. 1, in ragione di quanto previsto dal precedente comma 258 (il quale, al fine di assicurare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, ha destinata quota parte - pari a 10 milioni di euro - delle risorse non impegnate di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023) prevede che per il periodo 2020-2023 gli incarichi di progettazione relativi agli interventi di edilizia scolastica, così come previsti dall’art. 157, comma 2, del Codice, siano affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice stesso, fino alle soglie previste dall’articolo 35 per le forniture e i servizi. Per questi specifici incarichi di progettazione viene quindi introdotta una deroga al comma 2 dell’art. 157, il quale prevede che per servizi di progettazione di valore pari o superiore a 100.000 euro sia necessario dare corso ad una procedura sopra soglia comunitaria.
  • Il comma 581 dell’art. 1 amplia le categorie merceologiche in ordine alle quali, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. Viene ora aggiunta anche la categoria relativa agli “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati”.
  • Il successo comma 582 dispone che, in virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possano avere ad oggetto, oltre che le attività di manutenzione, anche i lavori.
  • L’art. 1 della Legge di Bilancio, al suo comma 583, ribadisce inoltre che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa”.
  • Il comma 586 dell’art. 1 ha infine introdotto la possibilità che le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del Codice possano essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 55 del Codice stesso. In questi casi, tuttavia, si applica il termine dilatorio per la sottoscrizione dei relativi contratti di cui al comma 9 dell’articolo 32 del Codice dei Contratti Pubblici.