La Legge 37/2019 modifica l'art. 113-bis del Codice

Normativa

27 maggio 2019|di Avv. Michele Leonardi

La Legge 3 maggio 2019, n. 37, entrata in vigore lo scorso 26 maggio e recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018", ha modificato l'art. 113-bis del Codice che, nella versione precedente e introdotta a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Correttivo, disciplinava i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. La modifica apportata dall'art. 5 della predetta Legge ha interessato anche la rubrica dello stesso art. 113-bis, che ora recita "Termini di pagamento. Clausole penali".

L'introduzione di tale modifica si è rivelata necessaria come adempimento conseguente al procedimento di infrazione n. 2017/2090 aperto nei confronti dell'Italia, il quale poneva sotto osservazione la compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Riportiamo di seguito il nuovo testo dell'art. 113-bis del Codice:

  1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
  2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
  3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
  4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Consulta la versione aggiornata del Codice dei Contratti Pubblici nella sezione Normoteca.