La gestione dell’equilibrio economico del contratto tra rinegoziazione e revisione

Giurisprudenza

18 marzo 2026|di Avv. Michele Leonardi

Nel sistema del Codice dei contratti pubblici, soprattutto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024 (c.d. “Decreto Correttivo”), quando si fa riferimento all’equilibrio contrattuale uno degli equivoci più frequenti nella fase esecutiva riguarda la tendenza a sovrapporre concetti quali la rinegoziazione e la revisione dei prezzi. In realtà si tratta di istituti collegati, ma non coincidenti, che operano su piani diversi e rispondono a presupposti differenti. Il punto di partenza è l’art. 9 del Codice, che ha positivizzato il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, mentre sul versante della revisione dei prezzi il quadro è stato ridefinito proprio dal Correttivo del 2024. 
L’art. 9 riconosce alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede quando sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in modo rilevante l’equilibrio originario del contratto. Il dato centrale è proprio questo: la rinegoziazione non è finalizzata ad assicurare un miglioramento delle condizioni economiche dell’operatore, ma a ripristinare l’equilibrio originario del sinallagma, senza alterare la sostanza economica dell’affidamento. Se l’accordo non viene raggiunto, il rimedio giudiziale resta possibile, ma come eventualità successiva al tentativo di ricomposizione in via negoziale (diversamente invece da quanto accadeva – ed accade in realtà tuttora – per i contratti in fase di esecuzione sottoposti alla disciplina del precedente Codice, nell’ambito del quale, stante l’assenza di una norma analoga a quella dell’attuale art. 9, la rinegoziazione di un contratto risultato in corso d’opera eccessivamente oneroso era possibile soltanto dopo l’azione giudiziale della parte svantaggiata volta a richiedere la risoluzione del contratto). 

Da qui deriva un primo chiarimento operativo di grande importanza: non ogni aumento dei costi legittima una rinegoziazione. Il contratto deve essersi trovato in corso di esecuzione realmente in disequilibrio e la parte che invoca la tutela deve dimostrarlo. Il materiale istruttorio assume quindi un rilievo decisivo. L’operatore economico non può limitarsi a giustificare genericamente un aggravio dei costi, ma deve provare, in modo documentato, che determinati eventi sopravvenuti hanno inciso su specifiche componenti dell’offerta in misura tale da compromettere l’equilibrio economico originario. Il tema è particolarmente delicato, ad esempio, quando l’aumento derivi dal rinnovo del CCNL applicato o dall’incremento dei costi delle forniture necessarie all’esecuzione. 

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