Indicazioni del MIT sul calcolo della soglia di anomalia

Normativa

24 luglio 2019|di Avv. Michele Leonardi

E' stata pubblicata nei giorni scorsi sul sito istituzionale dei Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una nota di chiarimenti redatta dal dicastero stesso in merito alla corretta applicazione del calcolo della soglia di anomalia delle offerte di cui al comma 2 dell'art. 97.

Tale comma, come ormai noto, è stato integralmente rivisto dall'entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019) e dalla sua legge di conversione (L. 55/2019), avendo introdotto dei nuovi sistemi di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte nelle procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso che variano in ragione del numero di offerte presentate (pari o superiore a 15 - comma 2 - ovvero inferiori a 15 - comma 2-bis).

I dubbi interpretativi, una volta pubblicata la nuova norma, erano sorti in particolare con riferimento al metodo di cui al comma 2 dell'art. 97 e in relazione soprattutto all'ultimo passaggio previsto nel metodo di calcolo, vale a dire quello richiamato dalla lett. d) del comma in parola. Attraverso un esempio pratico, il Ministero - passaggio per passaggio - spiega dunque come procedere alla determinazione della soglia, fugando quindi definitivamente qualsiasi dubbio sui corretti calcoli da effettuare.

Si rimanda alla lettura integrale delle note esplicative per il dettaglio dei calcoli.

Da ultimo si precisa che il simulatore on-line per il calcolo delle soglie di anomalia dell'offerta presente su questo sito nella sezione Multimedia tiene già conto delle precisazioni formulate dal Ministero. 

Allegato190705_chiarimento applicazione art. 97 co. 2.pdf