Convertito il DL Semplificazioni Bis: pubblicata la Legge 108/2021

Normativa

02 agosto 2021|di Avv. Michele Leonardi

Con la Legge 29 luglio 2021 n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il il 30 luglio 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo, 31 luglio 2021, è stato definitivamente convertito il legge il c.d. Decreto Semplificazioni "bis", secondo provvedimento che in poco meno di un anno (dopo l'uscita del primo Decreto Semplificazioni nel luglio del 2020) ha apportato significative modifiche anche nell'ambito degli appalti pubblici e che dovrebbe (condizionale sempre d'obbligo quando si parla di questa materia) assicurare una certa stabilità nelle procedure di acquisto fino al 30 giugno 2023 (termine di scadenza di alcune norme derogatorie previste nel primo Semplificazioni e confermate nel secondo provvedimento).

Davvero poche le novità di un certo rilievo che troviamo nella Legge di conversione del Decreto Semplificazioni bis rispetto alla sua versione originaria (per la quale rimandiamo integralmente all'articolo pubblicato al momento dell'uscita del Decreto Legge). In sintesi:

  • Restano confermate fino al 30 giugno 2023 le nuove soglie per gli affidamenti diretti di lavori (150.000 euro) e di servizi e forniture (139.000 euro). La norma di riferimento rimane l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, alla quale tuttavia la legge di conversione ha apportato una modifica, stabilendo che gli affidamenti diretti, oltre che nel rispetto del principi fissati dal Codice, dovranno anche garantire "l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione". Si dovranno dunque individuare operatori economici qualificati (viene logico supporre ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice) destinatari degli affidamenti diretti, in ordine ai quali viene ribadita (questa volta expressis verbis) la necessaria applicazione del criterio di rotazione. Nulla cambia invece in ambito procedure negoziate sotto soglia, restando invariata l'ultima formulazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 76/2020.
  • In tema di subappalto il Legislatore non fa marcia indietro sulle modifiche all'istituto in due diversi momenti temporali: fino al 31 ottobre 2021 la deroga (ai commi 2 e 5 dell'art. 105 del Codice) che eleva il limite alla subappaltabilità delle prestazioni al 50%, dopo di che, dal 1° novembre 2021, scatterà la nuova disciplina del subappalto (maggiormente euro-orientata e per la cui trattazione di rimanda al precedente articolo sul Semplificazioni bis). Da segnalare in questo ambito una modifica apportata al secondo periodo del comma 7 dell'art. 105 del Codice, il quale prevede ora che l'affidataria debba trasmettere le dichiarazioni rilasciate dal subappaltatore relative al possesso da parte dello stesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 83 e 84.
  • Per quanto concerne le disposizioni che regolano specificatamente gli acquisti rientranti in tutto o in parte nei finanziamenti stabiliti dal PNRR, da rilevare l'introduzione nel D.L. 77/2021 di un nuovo articolo, il 47-ter, il quale, a tutela della massima concorrenza nei contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, consente alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

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