Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla riservatezza nell’accesso agli atti

Giurisprudenza

22 gennaio 2026|di Dott.ssa Claudia Mottin Il parere n. 61 del 13 gennaio 2026 della Sezione Prima del Consiglio di Stato interviene nel procedimento di aggiornamento del Bando tipo ANAC n. 1/2023 e rappresenta un passaggio di particolare rilievo nell’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici in materia di accesso agli atti di gara tramite piattaforme di approvvigionamento digitale. La richiesta di intervento formulata dall’ANAC muove dall’esigenza di coordinare in modo coerente gli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché di definire l’esatto perimetro dell’ostensione documentale nei casi di inversione procedimentale.
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il quadro sistematico entro cui si colloca la nuova disciplina, chiarendo che il Codice ha superato il modello tradizionale dell’accesso su istanza di cui alla legge n. 241 del 1990, introducendo un meccanismo strutturalmente fondato sulla digitalizzazione e sulla messa a disposizione diretta e immediata degli atti attraverso le piattaforme. L’accesso agli atti di gara non è più concepito esclusivamente come strumento di trasparenza amministrativa, ma assume una funzione più ampia, strettamente connessa all’effettività della tutela giurisdizionale e alla necessità di evitare rallentamenti procedimentali e aggravamenti istruttori per le stazioni appaltanti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e accelerazione perseguiti anche nell’ambito del PNRR.
Con riferimento al tema dell’oscuramento dei dati personali, la Sezione Prima afferma con chiarezza che il bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza non può essere risolto mediante soluzioni automatiche o eccessivamente prudenziali. L’accesso disciplinato dall’art. 36 del Codice non integra una forma di pubblicazione generalizzata, ma una ostensione selettiva rivolta a soggetti qualificati, quali l’aggiudicatario, gli operatori economici non definitivamente esclusi e quelli collocati nei primi cinque posti della graduatoria, tutti portatori di un interesse diretto, concreto e attuale. In tale prospettiva, anche la conoscibilità di dati personali c.d. generici o di informazioni relative a condanne penali e reati delle persone fisiche rilevanti ai fini dell’art. 94, commi 3 e 4, del Codice può risultare funzionale alla verifica della legittimità della procedura e alla valutazione dell’opportunità di proporre impugnazione. Un oscuramento generalizzato e preventivo, secondo il Consiglio di Stato, rischierebbe di svuotare di contenuto l’accesso digitale, costringendo gli operatori a ricorrere nuovamente agli strumenti dell’accesso documentale ordinario e frustrando le finalità di speditezza e deflazione del contenzioso perseguite dal legislatore.
Particolarmente interessante è anche la presa di posizione sulla messa a disposizione della documentazione amministrativa non ancora verificata nei casi di inversione procedimentale. Pur dando atto delle perplessità emerse in sede di consultazione dagli stakeholders che hanno inviato i propri contributi, il parere differenzia le procedure con una scansione procedimentale ordinaria, in relazione alle quali trova senz’altro applicazione il dato letterale e sistematico dell’art. 36 del Codice, dalle procedure caratterizzate da inversione procedimentale e quindi da una scansione procedimentale non ordinaria. In queste ultime, la documentazione amministrativa non esaminata e non valutata dalla stazione appaltante non entra a far parte del procedimento e, dunque, per tale documentazione non è possibile configurare un’immediata disponibilità mediante accesso diretto e automatico.
Nel suo complesso, il parere n. 61 del 2026 offre una lettura coerente e funzionale delle nuove regole sull’accesso agli atti di gara, ribadendo che la digitalizzazione non rappresenta un mero strumento tecnico, ma un elemento strutturale del nuovo assetto dei contratti pubblici. In questo quadro, la tutela della riservatezza è chiamata a misurarsi con le esigenze di trasparenza, di effettività della tutela giurisdizionale e di buon andamento dell’azione amministrativa, secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che appare destinato a orientare in modo significativo la prassi delle stazioni appaltanti e l’evoluzione della giurisprudenza in materia.

(testo scritto avvalendosi dell’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale)
 

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