Articolo 29 del DL 4/2022 "Sostegni-ter" - Obbligo di inserire le clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara

Normativa

31 gennaio 2022|di Avv. Piera Franceschini

Nell'ambito delle misure volte a contrastare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria in corso, il Governo ha varato il Decreto Legge n. 4 di data 27.01.2022 (cd. "Sostegni-ter"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

L'articolo 29 del Decreto, quale misura di ristoro connessa anche all’andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione, sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere all'interno dei documenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

La previsione di clausole di revisione dei prezzi era da intendersi, sino ad oggi, facoltativa per le gare avviate in vigenza del D.Lgs. 50/2016, mentre era prevista come obbligatoria nel "vecchio codice" D.Lgs. 163 del 2006.

Il reintrodotto obbligo ha natura temporanea e si applicherà a tutte le gare bandite o avviate dal 27.01.2022 fino al 31.12.2023, con le modalità operative indicate al medesimo articolo 29.

Con specifico riguardo agli appalti di lavori, l'articolo 29 prevede che, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% (anziché 10% come previsto dall'art. 106) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% (mentre l'art. 106 prevede il 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stesso.

La disposizione rinvia, quindi, a futuri decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che con cadenza semestrale (entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno) effettuerà il calcolo delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre sulla base della metodologia di rilevazione definite dall'ISTAT entro il 27 aprile 2022 (comma 2).

Come si legge al comma 3, la compensazione sarà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Al comma 4 dell'articolo 29 sono indicate le modalità di presentazione dell'istanza di compensazione, che deve:

- essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenzaentro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in GURI;

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma

- comprovare l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione "ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta".  Viene precisato che in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la  compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla  variazione  riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

La norma esclude espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta (comma 5) e stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute (comma 6); i commi da 7 a 11 disciplinano, invece, le risorse finanziarie per il pagamento della compensazione.

L'articolo 29 prevede, in chiusura ed al dichiarato fine per assicurare l’omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23 co. 7 del Codice, che entro il 30 aprile 2022, con apposito decreto del MIMS, siano approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari (comma 12).

Nell'auspicio di fornire un utile strumento di lavoro, nel codice dei contratti pubblicato nella sezione Normoteca è stata inserita apposita nota in calce al comma 1, lettera a) dell'art. 106, contenente il testo dell'articolo 29.


Allegatoarticolo_29_DL_4_2022_SostegniTer.pdf