Pubblicato il Decreto Semplificazioni, ecco le novità in materia di appalti

Normativa

17 luglio 2020|di Avv. Piera Franceschini

Pubblicato sul supplemento ordonario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cd. Decreto "Semplificazioni") introduce, dopo mesi di lavoro e accese discussioni tra le diverse forza politiche, rilevanti novità in materia di appalti (e non solo).

Lo scopo dichiarato dell’intervento normativo, presentato dal Presidente del Consiglio come lo strumento necessario ed idoneo a “sbloccare il Paese”, è quello di snellire e velocizzare le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici; gli esperti del settore nutrono tuttavia forti perplessità sulla portata realmente innovativa e semplificatoria delle disposizioni introdotte, rilevando come la modalità di intervento – in parte derogatoria e in parte modificativa del codice, applicabile in parte solo alle nuove procedure e per altra parte alle procedure in corso – abbia l’effetto più di creare confusione che di facilitare l’operato degli addetti ai lavori.

Le disposizioni entrano in vigore alla data odierna 17 luglio 2020; gli articoli 1 e 2 si applicheranno a tutte le procedure la cui determina di avvio o atto equivalente sia adottata entro il 31 luglio 2021 e vanno a derogare, per tale periodo temporale, agli articoli 36 co. 2 e 157 co. 2 del Codice.

Dal testo pubblicato in Gazzetta sono sparite tutte le disposizioni relative al subappalto lette nelle scorse settimane nelle bozze del decreto. Pertanto, in assenza delle ventilate modifiche al Codice ed in mancanza di proroga delle previsioni dell'art. 1 co. 18 del Decreto Sblocca Cantieri (come convertito in legge), dal 1 gennaio 2021 - fatte salve modifiche al testo in sede di conversione - si tornerà al regime codicistico dell'istituto, ovvero: quota subappaltabile del 30% e obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.


ARTICOLO 1

Per le procedure sotto soglia comunitaria, l'articolo 1 comma 2 del decreto prevede (si rimanda alla tabella sinottica e di raffronto in allegato):

a) l'innalzamento ad euro 150.000 della soglia per l'affidamento diretto anche senza obbligo di previa richiesta di preventivi a più operatori economici per lavori, forniture e servizi anche di ingegneria ed architettura;

b) per affidamenti a partire da euro 150.000:

  • procedura negoziata con 5 inviti per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria;
  • procedura negoziata con 5 inviti per lavori fino a euro 350.000;
  • procedura negoziata con 10 inviti per lavori da euro 350.000 a euro 1.000.000;
  • procedura negoziata con 15 inviti per lavori da euro 1.000.000 alla soglia comunitaria.

Per tutte le procedure della lettera b) è prevista la rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici invitati e l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale (in caso di almeno 5 offerte) o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il comma 1 dell'art. 1 prevede che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene, fatta salva la sospensione disposta da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

entro 2 mesi per gli affidamenti di cui alla lettera a) (fino a euro 150.000);

entro 4 mesi per gli affidamenti di cui alla lettera b).

Eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati (decorrenti dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento) o dilazioni nella firma nel contratto e/o nell'avvio dell'esecuzione possono essere imputati a titolo di danno erariale al RUP o essere causa di esclusione dell'operatore economico o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Per le procedure sopra descritte è prevista l'abolizione della richiesta della cauzione provvisoria, salvo motivate esigenze; in tale ultimo caso, l'importo della cauzione è del 1%, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7. 


ARTICOLO 2

L'articolo 2, comma 2 del decreto sancisce, per le gare sopra soglia comunitaria, l'affidamento con procedura aperta, ristretta e (ricorrendone i presupposti e la motivazione) competitiva con negoziazione, prevedendo la riduzione dei termini ex artt. artt. 60 co. 3, 61 co. 6, 62 co. 5, 74 commi 2 e 3 senza obbligo di indicare in motivazione le ragioni d'urgenza.

I commi 3 e 4 dell'articolo 2  prevedono i casi di legittimo ricorso alla procedura negoziata senza bando ex artt. 63 e 125 del Codice, lasciando la libertà alle stazioni appaltanti di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE e dei principi di cui agli artt. 30 co. 1, 34 e 42 del Codice).

Si tratta di lavori, forniture e servizi, compresa quelli di ingegneria ed architettura, la cui realizzazione sia necessaria in conseguenza degli effetti negativi della pandemia (ivi compresa la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi) e per i quali vi sia una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie.

Le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale non solo per le procedure d’urgenza di cui al comma 3, ma anche nella gestione delle procedure nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi.

Per le procedure d'urgenza previste dall'art. 2 commi 3 e 4, quindi, le stazioni appaltanti potranno operare in modo più snello, pur sempre nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale; andranno rispettati anche gli obblighi di pubblicità previsti dal comma 6 dell'art. 2 del decreto, ovvero pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo del committente. Per ogni procedura sarà nominato un RUP con il compito di validare ed approvare ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto (comma 5).

Al comma 3 è previsto che per le procedure previste al medesimo articolo 2 del decreto l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene, fatta salva la sospensione disposta da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, entro 6 mesi dalla data di avvio della procedura. Eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati (decorrenti dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento) o dilazioni nella firma nel contratto e/o nell'avvio dell'esecuzione possono essere imputati a titolo di danno erariale al RUP o essere causa di esclusione dell'operatore economico o di risoluzione del contratto per inadempimento.


Il decreto prevede inoltre:

- l'accelerazione delle verifiche antimafia con generalizzazione e semplificazione del rilascio della documentazione in via d'urgenza e rafforzamento del ruolo dei protocolli di legalità (ARTICOLO 3): fino al 31 luglio 2020 l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni. 

- la modifica dell'art. 32 co. 8 del Codice con la previsione dell'obbligo di concludere il contratto entro 60 giorni, salva espressa motivazione valutabile ai fini della responsabilità erariale del RUP, e con espressa dichiarazione di irrilevanza della pendenza di ricorso giurisdizionale ai fini della stipula, ferma restando l'applicazione dei commi 9 (stand still sostanziale) e 11 (stand still processuale) del medesimo art. 32 (ARTICOLO 4);  è altresì previsto che il giudizio avanti al giudica amministrativo debba definirsi di norma all'esito dell'udienza cautelare se ne ricorrono i presupposti e l'abbreviazione del termine per il deposito della sentenza da 30 a 15 giorni.

- per le opere affidate con gare sopra soglia comunitaria e fino al 31 luglio 2021, l'elenco di ipotesi residuali in cui è consentita la sospensione volontaria o coattiva dei lavori, le ipotesi di risoluzione del contratto con l'appaltatore per impossibilità o grave ritardo nella prosecuzione dei lavori e le modalità per la prosecuzione dei lavori (ARTICOLO  5) e l'obbligo di costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie tra committente e appaltatore in corso di esecuzione (ARTICOLO  6); 

- l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" (di 30 milioni di euro per l’anno 2020), da cui le stazioni appaltanti potranno attingere per la prosecuzione delle opere affidate con gare sopra soglia comunitaria ed ai sensi dell'articolo 2 co. 3 del medesimo decreto ed il cui funzionamento sarà descritto in apposito DM da adottare entro 30 giorno dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni (ARTICOLO  7);

- l'adozione entro il 31.12.2020 di uno o più DPCM con individuazione delle opere strategiche per la cui realizzazione sia necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari (ARTICOLO  9).


ARTICOLO 8

All'articolo 8 sono inserite "Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", da applicarsi:

  • in parte sia alle gare avviate dopo l'entrata in vigore del decreto che alle procedure pendenti per le quali non siano scaduti i termini per la presentazione dell’offerta; tra queste:

- l'autorizzazione tout court dell’esecuzione anticipata in via d'urgenza;

la previsione solo in ipotesi residuali del sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione, previa motivazione della necessità dell'incombente in ragione dell'oggetto dell'affidamento;

  l'applicazione alle procedure ordinarie della riduzione dei termini previsti dalle disposizioni del Codice e connesse a ragioni di urgenza, senza obbligo di dare conto in motivazione delle ragioni d'urgenza;

  l'autorizzazione all'avvio di procedure non previste nei documenti di programmazione, salvo aggiornamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni stesso;

  • per altra parte, alle sole gare avviate dopo l'entrata in vigore del decreto - intendendosi quelle i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e, in caso di procedure senza pubblicazione di bandi o avvisi, i cui inviti o richieste di preventivo non siano stati spediti alla medesima data -, con intervento modificativo degli articoli 32 comma 8, 80 comma 4 (con reintroduzione della disposizione già di D.L. Sblocca cantieri, poi non convertita, che attribuisce rilevanza ai fini della possibile esclusione anche delle irregolarità fiscali e contributive gravi non definitivamente accertate), 83 e 183 comma 15 (con estensione delle proposte del promotore e connessa prelazione anche per le opere già previste negli strumenti di programmazione).

Entro il 31.12.2020 le stazioni appaltanti dovranno provvedere:

- all'adozione del provvedimento di aggiudicazione di tutte le procedure i cui termini siano scaduti entro il 22.02.2020 (comma 2);

- all'aggiudicazione degli appalti specifici degli accordi quadro efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, o la loro esecuzione, nei limiti delle risorse disponibili (comma 3);

Sono altresì prorogate al 31.12.2021 le norme del D.L. Sblocca cantieri, come convertito in legge, che prevedono la sospensione dell'obbligo di avvalersi di CUC per i Comuni non capoluogo di Provincia, la liberalizzazione dell’appalto integrato, la sospensione dell'obbligo di scelta dei commissari dall'albo ANAC e l'applicabilità dell'inversione procedimentale ex art. 133 co. 8 del Codice anche ai settori ordinari.

Inoltre, sono previste:

  • l'emissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del SAL relativo a lavorazoni effettuate alla medesima data, con firma del certificato di pagamento contestuale o entro i 5 giorni successivi e pagamento entro 15 giorni dalla data del certificato;
  • il riconoscimento dei maggiori oneri per l'adeguamento del POS in attuazione delle misure di contenimento e la non imputabilità all'esecutore di ritardi connessi al rispetto delle misure di contenimento medesime;
  • i poteri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 fino al termine dello stato di emergenza, poteri estesi anche agli acquisti necessari a garantire la ripresa delle attività scolastiche per l'anno 2020/2021.

 


In allegato si riporta un documento riassuntivo delle disposizioni del decreto rilevanti in materia di appalti, oltre ad una tabella di raffronto delle procedure.

Gli altri argomenti affrontati dal decreto riguardano, in somma sintesi, la tutela dell’ambiente, la riforma del reato di abuso d’ufficio e le misure di semplificazione digitale e per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; per una lettura completa del testo del decreto si rimanda al documento allegato.

Consulta la versione aggiornata del Codice dei Contratti Pubblici nella sezione Normoteca.

AllegatoDL_Semplificazioni_Gazzetta.pdfAllegatoDL Semplificazioni_disposizioni appalti.pdfAllegatoDL Semplificazioni_tabella raffronto procedure_.pdf