D.L. Semplificazioni bis: al via da oggi il subappalto "libero"

Normativa

01 novembre 2021|di Avv. Piera Franceschini

Come ampiamente anticipato e altrettanto ampiamente dibattuto, per previsione del Decreto Semplificazioni “bis” (D.L. n. 77/2021), a far data da oggi 01 novembre 2021 entra in vigore la nuova disciplina del subappalto, che prevede:

- l'abolizione della quota massima subappaltabile, con obbligo in capo alle stazioni appaltanti, qualora vogliano limitare l'utilizzo dell'istituto, di indicare le prestazioni da eseguire obbligatoriamente a carico dell'aggiudicatario e di specificare, nella determina a contrarre, le relative motivazioni, in ragione:

  • delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 89, comma 11, del Codice (ovvero quelle relative proprio alle opere c.d. “super specialistiche”, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica);
  • dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • dell’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, comma 52, l. n. 190/2012 (c.d. “white list”) ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, D.L. n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016);

- la responsabilità in solido dell'appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni a lui affidate.

Finisce, pertanto, la fase transitoria (1° giugno 2021 – 31 ottobre 2021) caratterizzata dalla soglia massima quantitativa di prestazioni subappaltabili al 50% dell’importo complessivo dell’appalto.

La formale liberalizzazione del subappalto, con rimozione di qualsiasi limite quantitativo generale e astratto all’utilizzo dell’istituto, riguarda sia il subappalto “ordinario”, per effetto della modifica al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sia il subappalto delle lavorazioni “super specialistiche”, per effetto dell’abrogazione del comma 5 del citato art. 105 e dell’inclusione di dette opere nel campo di applicazione della disciplina generale sul subappalto.

Il comma 1 dell'art. 105 prevede, tuttavia - oltre al divieto di cessione del contratto - che non possa essere affidata a terzi "...la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera". Pur essendo stato eliminato il limite espresso del 50% dell'importo complessivo del contratto, la disciplina dell'art. 105 prevede quindi, anche oggi, un prestabilito limite alla subappaltabilità, della categoria prevalente nei lavori, dell'importo del contratto nei servizi ad alta intensità di manodopera: la prevalente esecuzione (50%+1) di tali prestazioni dovrà, pertanto, essere eseguita dall'appaltatore. 

Nelle scorse settimane, dato l’approssimarsi dell’entrata in vigore della nuova disciplina del subappalto, si sono espressi in merito il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con il parere n. 998/2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella seduta del 06.10.2021 e, in pari data, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il parere reso con nota prot. n. 1507/20121 del 6 ottobre 2021.

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