Decreto MIMS 4 aprile 2022 - variazione dei prezzi dei materiali da costruzione nel 2° semestre 2021

Normativa

16 maggio 2022|di Avv. Piera Franceschini

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 4 aprile 2022, avente ad oggetto "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022.

Il decreto dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1-septies del D.L. 73/2021 (c.d. "Sostegni bis") e reca:

- la rilevazione dei prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per l'anno 2020 e le variazioni percentuali - rispetto a tali prezzi medi - in aumento o in diminuzione superiori al 8% nel corso del secondo semestre 2021 (Allegato 1);

- i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascun anno dal 2003 al 2019, nonché le relativi variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre 2021 (Allegato 2).

Le istanze di compensazione potranno essere presentate solo per i 54 materiali indicati nell'Allegato 1 (utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata nel DM relativamente all’anno di presentazione dell’offerta) e saranno accolto limitatamente all’alea di riferimento che è dell’8%, nel caso di offerte presentate nell’anno 2020, e del 10% complessivo nel caso di offerte anteriori al 2020.

Quanto alle modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni, vale la circolare del MIMS del 25 novembre 2021.

Ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

- il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
- ribassi d’asta, qualora non ne sia previsto un diverso utilizzo secondo le norme vigenti;
- somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.


La data di pubblicazione in Gazzetta vale come dies a quo per due differenti scadenze:

- gli operatori economici dovranno presentare a pena di decadenza la propria istanza di compensazione entro il 27 maggio 2022 (termine di 15 giorni previsto dall'articolo 1-septies, comma 4, del D.L. 73/2021);

- le stazioni appaltanti, in caso di insufficienza delle risorse proprie, potranno presentare richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS, entro il 27 giugno 2022 attraverso la piattaforma informatica dedicata di cui al DM MIMS 5 aprile 2022 (https://compensazioneprezzi.mit.gov.it/login)


E' forse opportuno ricordare che la speciale disciplina descritta trova applicazione unicamente se:

- l'offerta oggetto di contratto sia stata presentata nel 2020 o in anni antecedenti;

- il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione fosse in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Sostegni-bis, ovvero il 25 luglio 2021;

- l’istanza di compensazione riguardi materiali impiegati in lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure nel secondo semestre 2021.

In allegato il testo del Decreto 4 aprile 2022 ed i suoi allegati.

 

AllegatoDecreto_MIMS_4aprile2022.pdfAllegatoAllegato1_Decreto_MIMS_4aprile2022.pdfAllegatoAllegato2_Decreto_MIMS_4aprile2022.pdf