La mancata suddivisione in lotti richiede una motivazione rigorosa e appropriata

Giurisprudenza

21 gennaio 2019|di Avv. Michele Leonardi

PREMESSA. Il rapporto tra la suddivisione in lotti delle procedure di gara (che assurge a regola generale secondo quanto previsto dall’art. 51 del Codice dei Contratti Pubblici) e gli affidamenti di contratti di elevato valore economico risulta ormai essere da tempo un classico sul quale la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi innumerevoli volte. La linea tanto di TAR quanto del Consiglio di Stato risulta essere peraltro sempre la stessa: più la procedura di gara è “consistente” a livello economico più la suddivisione in lotti diviene un’esigenza, dettata dalla necessità di consentire anche alle piccole e medie imprese di competere all’interno del mercato degli appalti pubblici.

IL CASO. L’Università Cà Foscari di Venezia aveva indetto una procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di portierato per le sedi dell’Ateneo per un importo pari ad € 7.048.000,00 per 4 anni, con possibilità di rinnovo di 3 anni, per un importo complessivo stimato di € 12.334.000,00 riferito a 7 anni. Il consistente valore economico dell’appalto incideva anche sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, in quanto, quale requisito di capacità tecnica professionale, veniva richiesta l’esecuzione di almeno un servizio di portierato analogo a quello oggetto di gara di importo minimo pari a € 5.250.000,00, e servizi di portierato analoghi a quelli oggetto di gara di importo complessivo minimo pari a € 10.500.000,00.

LA SENTENZA. Avverso tale bando ha quindi proposto ricorso una piccola impresa operante nell’ambito merceologico oggetto di appalto, contestando in particolare i requisiti di accesso alla procedura, ritenuti eccessivamente selettivi ed ostativi alla presentazione delle offerte.

In particolare, secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe accorpato in un unico lotto servizi disomogenei di portierato e di facchinaggio, ritenendo di conseguenza illogico che la richiesta del fatturato specifico e il servizio di punta facessero riferimento al solo servizio di portierato, restringendo significativamente la platea dei concorrenti; inoltre la scelta dell’Amministrazione di bandire la gara in unico lotto sarebbe del tutto priva di motivazione, in spregio a quanto previsto dall’art. 51 del Codice.

Il TAR, che inizialmente aveva respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente con un’ordinanza che tuttavia è stata poi riformata dal Consiglio di Stato in sede di reclamo in appello, ha infine ritenuto fondato il ricorso con la sentenza n. 36/2019 dello scorso 14 gennaio.

Il Tribunale ha dapprima evidenziato che “Il legislatore con l’art. 51 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha mantenuto il principio, già previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, della necessaria suddivisione in lotti delle gare al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, E’ vero che un tale obbligo non è prescritto in termini assoluti ed inderogabili perché la norma stessa nel prevedere che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica”, ammette in modo espresso la sua derogabilità”.

Richiamandosi tuttavia ad una giurisprudenza ormai consolidata, i giudici veneti hanno affermato che il principio della suddivisione in lotti può essere derogato soltanto in presenza di una motivazione appropriata e competa, tanto che anche il Considerando n. 78 della Direttiva 2014/24/UE ammette che “l’Amministrazione si determini nel senso di non procedere all’articolazione in più lotti previa un’adeguata e rigorosa motivazione spingendosi a prefigurare a titolo esemplificativo le possibili ragioni idonee a giustificare una tale scelta”.

L’Amministrazione nel caso in esame non ha allegato nulla di tutto ciò, essendosi limitata ad una generica, apodittica ed insufficiente affermazione secondo cui “l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto le postazioni attivate necessitano di intercambiabilità, garantita solo dalla gestione unitaria dell’appalto”, che è del tutto inidonea a far comprendere le ragioni giustificative della predisposizione di un unico lotto rispetto al contenuto e alle concrete modalità esecutive e logistiche di svolgimento del servizio, e a far comprendere quali siano i profili che verrebbero eventualmente pregiudicati dalla suddivisione in più lotti”.

La non motivata previsione di un unico lotto in luogo della suddivisione in più lotti, funzionali o territoriali, si riverbera anche nell’ingiustificata elevazione dell’entità di alcuni dei requisiti richiesti che in tal modo sono divenuti estremamente selettivi … ciò, …, ricorso, comporta un considerevole restringimento del numero delle possibili partecipanti alla gara e la sicura preclusione della partecipazione della parte ricorrente che invece, in caso di suddivisione in lotti e del conseguente proporzionato abbassamento dei requisiti, potrebbe concorrere”.

Il TAR Veneto ha pertanto disposto l’annullamento del bando di gara e di tutti gli atti conseguenti.

Leggi il testo integrale della sentenza del TAR Veneto, sez. II, 14.01.2019, n. 36.