La territorialità negli appalti pubblici

Giurisprudenza

24 giugno 2019|di Avv. Michele Leonardi

Con la sentenza n. 3147 del 15 maggio 2019, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato si è espressa in merito ad una questione sorta nell'ambito di una procedura di affidamento per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà di un'Amministrazione comunale.

La controversia concerneva in particolare la previsione di una d.c. “clausola di territorialità” all'interno della lettera di invito, la quale imponeva per la partecipazione alla procedura che il concorrente disponesse di una sede operativa in un determinato Comune o ad una distanza minima dalle sedi dell’Amministrazione comunale.

Un operatore economico, interessato alla partecipazione alla procedura, impugnava dunque la lettera di invito, lamentando in particolare la violazione del principio di non discriminazione in relazione alla prescrizione (posta a pena di esclusione) della partecipazione di operatori economici dotati di sede operativa localizzata in Comuni limitrofi e comunque entro la distanza di 0,5 chilometri dal confine comunale delle zone abitate e/o industriali del Comune interessato.

Accolto il ricorso in primo grado da parte del TAR Toscana, l'Amministrazione Comunale ha quindi proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, criticando in particolare la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’apposizione della clausola della territorialità per violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento: secondo il Comune, infatti, la presenza della c.d. "clausola di territorialità" rinviene il proprio fondamento di razionalità nelle ragioni di economicità e di risparmio del tempo connesse al più agevole raggiungimento della sede dell’appaltatore in un ambito geografico prossimo alla sede dell’Amministrazione.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, si è espresso in senso diametralmente opposto rispetto all'Amministrazione Comunale. Il collegio ha infatti rilevato che quella prevista nella lettera di invito è "una clausola irragionevole, al di là del corredo motivazionale sotteso, in quanto preclusiva della partecipazione di operatori che, seppure ubicati nel territorio di Calenzano, non si trovino nelle sole frazioni indicate dalla lex specialis, ovvero collocati al di fuori del Comune, ad una distanza di soli 0,5 chilometri dal confine comunale con le frazioni abitate e/o industriali".

"L’irragionevolezza è ravvisabile nella ristrettezza degli eterogenei parametri fissati dalla lettera di invito, che, per quanto finalizzati all’economicità, violano in
modo non proporzionato i principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, di matrice anche eurounitaria, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci
".

Sotto questo profilo, i giudici di Palazzo Spada confermano quanto già osservato dal giudice di primo grado, secondo il quale "i limiti ... di localizzazione territoriale incidono sulla par condicio della procedura, consentendo la partecipazione solo a imprese che risultino avere una sede entro un ristrettissimo perimetro, con l’effetto di favorire determinati operatori a discapito di altri, senza che detto discrimine appaia giustificato o proporzionato in relazione ad un qualche interesse ritenuto prevalente".

Leggi il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15.05.2019, n. 3147.

AllegatoCons. Stato, sez. V, 15.05.2019, n. 3147.pdf