Stazioni appaltanti: avviato dallo scorso 1° giugno il sistema di qualificazione

Normativa

12 giugno 2023|di Avv. Irene Magliozzi

Con il Comunicato del 17 maggio 2023 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha diffuso le indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, disciplinato nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.  n. 36/2023) agli articoli 62 e 63, e all’allegato II.4.

Per permettere alle stazioni appaltanti di razionalizzare l’avvio del sistema ed evitare disservizi l’ANAC ha consentito la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco in questione, già a partire dallo scorso 1° giugno.

Il fine perseguito dal Legislatore è fornire una sorta di garanzia che attesti le capacità delle stazioni appaltanti a gestire le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro, seguendo criteri di: qualità, efficienza, professionalità, rispettando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza.

Stazioni appaltanti qualificate e non qualificate

In merito alla qualificazione di una stazione appaltante, tre sono gli ambiti a cui bisogna fare affidamento: 

  • capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
  • capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
  • capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Ruolo centrale nel sistema di qualificazione è rappresentato dal responsabile dell’anagrafe unica della stazione appaltante (RASA), che curerà in particolare: l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti, il relativo procedimento e la gestione del suddetto elenco.

Le medesime attività saranno svolte attraverso il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” disponibile già dal 1° giugno 2023 nella sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni del portale ANAC.

È l’articolo 62 del nuovo Codice Appalti a prevedere le attività per le quali è richiesta o no la qualificazione. 

In particolare, la qualificazione:

  • si rende necessaria per le acquisizioni di importi superiore ai 500.000 euro per i lavori e oltre la soglia dell’affidamento diretto pari a euro 140.000 per acquisti di servizi e forniture. Per poter procedere all’affidamento di contratti di importo superiore a quelli sopra indicati, le stazioni appaltanti dovranno pertanto acquisire una qualificazione all’interno di una delle tre fasce previste (basse, media e alta) previa iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate tenuto da ANAC per la quale è possibile inviare le relative domande già dal 1° giugno 2023;
  • non è necessaria per le acquisizioni di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (attualmente euro 140.000,00), affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (quali convenzioni e accordi quadro).

Al comma 6, il medesimo articolo, definisce le attività che le stazioni appaltanti non qualificate possono svolgere “avvalendosi” di altri soggetti. 

Si tratta in particolare di:

  1. acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
  2. ricorso per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
  3. affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
  4. ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento;
  5. esecuzione dei contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
  6. esecuzione dei contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
  7. se non qualificate per l’esecuzione, ricorso a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori.

In ultimo, importante segnalare come la norma in questione prevede l’esclusione di alcuni soggetti alla presentazione della domanda di qualificazione, poiché iscritti di diritto nell’elenco in questione, quali:

  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
  • Consip S.p.a.;
  • Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.;
  • Difesa servizi S.p.A.;
  • l’Agenzia del demanio;
  • i soggetti aggregatori, Sport e salute S.p.a.

Alcuni enti aggiudicatori, in ultimo, sono proprio esclusi dal sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 62 comma 17 del Codice. 

Nello specifico si tratta di:

  • imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali che operano nei settori di cui agli articoli 141 e seguenti del Codice;
  • i soggetti privati, titolari di permesso di costruire o altro titolo abilitativo che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso;
  • commissari straordinari per l’attuazione degli interventi cui sono preposti.

I suddetti soggetti, che non rischiano il blocco del rilascio del CIG, devono dichiarare la loro posizione accedendo al servizio online per la presentazione della domanda di qualificazione. In questo caso sarà responsabilità del RUP dichiarare che il contratto ricade in casi particolari che effettivamente non richiedono la qualificazione.

Qualificazione stazioni appaltanti con riserva

Alcune stazioni appaltanti (unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni), in base alle indicazioni fornite dall’ANAC nel comunicato dello scorso 17 maggio, sono iscritte con riserva nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e sono tenute ugualmente a presentare domanda di qualificazione.

Saranno iscritte nel previsto elenco, senza dover dimostrare il possesso dei requisiti alla data in cui presentano domanda, fermo restando il dover maturare entro il 30 giugno 2024 i requisiti. Potranno quindi iscriversi a partire dal 1° gennaio 2024, entro il 30 giugno dello stesso anno.

Requisiti di qualificazione

I requisiti di qualificazione per la progettazione e l’affidamento sono disciplinati dall’allegato II.4 del Codice e attengono:

  1. all’organizzazione della funzione di spesa e ai processi (relativa all’ultimo triennio);
  2. alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, incluso il sistema di reclutamento e l’adeguata formazione del personale;
  3. all’esperienza maturata nell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, compreso l’eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni. 

In riferimento alla suindicata lettera b), saranno considerati i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione, aventi ad oggetto materie pertinenti alle funzioni della SOS, come, ad esempio:

  • il codice dei contratti pubblici;
  • l’analisi economica dei contratti pubblici;
  • l’e-procurement pubblico;
  • il project management.

Non devono invece essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione del requisito “Competenze”, né altri titoli di formazione conseguiti a titolo personale.

Le varie tipologie di formazione sono esplicate nelle Faq aggiornate da ANAC proprio il 17 maggio 2023:

  • “formazione base”: attività formative che prevedano, per ciascuna unità di personale, il rilascio di un attestato di partecipazione, che abbiano una durata complessiva di almeno 20 ore, realizzate anche in modalità FAD. Per il computo della soglia delle 20 ore riferite a ciascuna unità di personale, sono valutabili anche attività formative di durata inferiore, purché di almeno 4 ore e che prevedano il rilascio dell’attestato di partecipazione. Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.
  • “formazione specialistica”: corsi di formazione con attestato di superamento di una prova di valutazione finale, che abbiano una durata complessiva di almeno 60 ore, erogati anche a distanza, purché con modalità sincrona interattiva. A titolo esemplificativo: master di I° livello, corsi di perfezionamento universitario, corsi avanzati SNA, purché, singolarmente considerati, di durata non inferiore a 30 ore.  Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.
  • “formazione avanzata”: Diploma di esperto in appalti pubblici SNA e Master universitari di II° livello, con prova di valutazione finale, della durata di almeno 120 ore. Lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

Livelli di qualificazione

La qualificazione può essere acquisita per contratti di lavori oppure di servizi e forniture o per entrambi i settori.

La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

A prescindere dal livello da raggiungere, per qualificarsi per la progettazione e l’affidamento dei contratti di lavori e di servizi e forniture, le stazioni appaltanti dovranno documentare i seguenti requisiti necessari:

a) l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) la presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori/servizi e forniture;

c) la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice (quest’ultimo richiesto solo a decorrere dal 1° gennaio 2024).

Il punteggio che definirà il livello acquisibile e quindi i requisiti premiali sarà ottenuto valutando, sulla base delle formule, dei pesi e delle variabili riportate nel modello predisposto da ANAC.

Sul proprio sito istituzionale l’ANAC ha messo a disposizione un simulatore per i lavori che permette alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza di fotografare la loro situazione e capire se si è in possesso dei requisiti e qual è il punteggio e il livello per il quale si possono qualificare.

Inoltre, l’art. 3, comma 4 dell’allegato II. 4 del Codice definisce un ulteriore settore di attività, rimasto non chiaramente delineato nel codice e che riguarda i servizi tecnici di progettazione.

Se le stazioni appaltanti e le centrali di committenza posseggono la qualificazione per i lavori, ma non quella per i servizi, possono comunque procedere all’acquisizione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, qualora siano in possesso della qualificazione nel livello corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.

I termini rilevanti

Le date importanti da ricordare sono:

  • dal 1° giugno 2023 presentazione delle domande di qualificazione;
  • 1° luglio 2023: avvio del sistema di qualificazione;
  • dal 1° gennaio 2024: domande per iscrizione a regime delle stazioni appaltanti con riserva e obbligatorietà delle piattaforme di approvvigionamento digitale;
  • 30 giugno 2024 termina la qualificazione con punteggio inferiore;
  • 31 dicembre 2024 avvio della qualificazione dell’esecuzione.