Dietro front obbligato di ANAC su parte delle Linee Guida per l'applicazione dell'art. 14 del Decreto Trasparenza

ANAC

14 aprile 2017|di Avv. Michele Leonardi images

Poco più di un mese fa, l’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicava le sue Linee Guida contenenti le indicazioni pratiche sull’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici e dirigenziali (per maggiori approfondimenti, vedi relativo articolo). Ora, con delibera n. 382 del 12 aprile 2017, seguita in pari data da un comunicato del Presidente, ANAC si vede obbligata a tornare sui propri passi e sospendere una parte delle Linee Guida stesse.

La causa scatenante di questa obbligata presa di posizione da parte di ANAC è stata la modifica introdotta lo scorso mese di agosto all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016, il quale ha esteso l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali, oltre che relativamente ai titolari di incarichi politici (come previsto in origine), anche con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi i dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. Le Linee Guida di cui alla determinazione n. 241/2017 hanno fornito di conseguenza delle disposizioni di dettaglio per l’adempimento a tale obbligo, stabilendo il termine del 30 aprile 2017 come data ultima per la pubblicazione dei dati stessi.

Tuttavia, in data 2 marzo 2017 il TAR Lazio, sez. I-quater, con ordinanza n. 1030/2017 (divenuta definitiva poiché non reclamata in Consiglio di Stato in data 2 aprile 2017), a seguito di ricorso presentato da alcuni dirigenti del Garante della Privacy con il quale si chiedeva la sospensione degli atti adottati dal Segretario Generale della medesima autorità sull’attuazione dell’art. 14, ha accolto in sede cautelare l’istanza dei ricorrenti, evidenziando una possibile questione di costituzionalità e di compatibilità con le norme del diritto comunitario della disposizione di cui si discute.

Non solo. Lo scorso 7 aprile è stato notificato all’ANAC un ricorso al TAR volto ad ottenere non solo l’annullamento delle Linee Guida di cui alla determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017, previa sospensione delle medesime, bensì anche la disapplicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lett. c) (compensi e spese di viaggi di servizi) e lett. f) (dati reddituali e patrimoniali), in quanto in contrasto con la normativa europea. Da ultimo, nel ricorso si chiede inoltre la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e alla Corte Costituzionale per presunto contrasto della normativa in oggetto con gli artt. 3, 13, e 117, co. 1, della Costituzione Italiana.

Davanti ad uno scenario così complesso e tutto in divenire, l’Autorità Anticorruzione ha optato, anche al fine di prevenire eventuali situazioni di disparità di trattamento tra dirigenti appartenenti a diverse amministrazioni, per la sospensione dell’efficacia della determinazione n. 241/2017, limitatamente alla parte in cui fornisce indicazioni relative all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere c) ed f) del comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, così come modificate dal D.Lgs. 97/2016.

Si dovranno ora attendere gli esiti dei giudizi instaurati avanti i tribunali amministrativi aditi (l'udienza di merito per il primo dei due ricorsi è stata fissata per il prossimo 13 giugno 2017) per conoscere la sorte dello stesso art. 14 o, quanto meno, di parte degli obblighi di pubblicazione contenuti nello stesso.

Leggi il testo integrale della Delibera di ANAC n. 382 del 12 aprile 2017. Leggi il testo integrale del Comunicato del Presidente di ANAC del 12 aprile 2017. Leggi il testo integrale dell’Ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, 02.03.2017, n. 1030.