Nessun obbligo di utilizzo di sistemi telematici per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro

ANAC

16 novembre 2018|di Avv. Michele Leonardi

L'art. 40 del Codice obbliga tutte le stazioni appaltanti, a partire dallo scorso 18 ottobre, a gestire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di acquisto previste dal D.Lgs. 50/2016 mediante l'utilizzando di mezzi di comunicazione elettronici. Tale norma (sebbene conosciuta già dall'entrata in vigore del Codice e - anzi - già dall'emanazione della Direttive 2014/24, il cui arti. 22 riportava espressamente tale previsione) ha creato e sta creando tuttora non pochi problemi interpretativi, anche per le evidenti ripercussioni sulla gestione quotidiana delle procedure di acquisto da parte delle amministrazioni.

Proprio a fronte di una lunga seria di richieste di chiarimento ricevute nelle ultime settimana, il Presidente di ANAC ha diramato in data 30 ottobre 2018 un comunicato sull'applicabilità della norma in parola agli acquisti per importi inferiori a 1.000 euro.

E' stato in particolare chiesto se, in relazione alla citata disposizione di cui all'art. 40 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza  utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co.  450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: tale norma prevede infatti che "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario [le amministrazioni] sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".

ANAC ritiene che, in tali circostanze, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di  comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa contenuta nella L. 296/2006 e non espressamente abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti  pubblici.