Indicazione degli oneri per la sicurezza pari a zero: è legittima

Giurisprudenza

26 gennaio 2017|di Avv. Michele Leonardi

Con la sentenza n. 223/2017 del 12 gennaio 2017 la Quinta Sezione del Consiglio di newsletter_giuriStato ha stabilito che l'indicazione nell'offerta economica da parte di un concorrente di una quantificazione degli oneri per la sicurezza aziendale (anche detti "propri" o "interni") pari a zero non comporta l'automatica esclusione dalla gara. Questa pronuncia si inserisce nel solco della fiorente e spesso contraddittoria giurisprudenza (in merito alla quale è stato necessario l'intervento dirimente dell'Adunanza Plenaria)  in relazione all'obbligo dell'indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale in offerta economica formatasi nella vigenza del D.Lgs. 163/2006 (tale obbligo è invece ora espressamente previsto al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016).

La questione posta all'attenzione dei giudici di Palazzo Spada concerneva l'affidamento (sotto la vigenza del precedente codice) di un servizio di accostamento alle lingue straniere negli asili nido e nelle scuole materne del territorio della Provincia Autonoma di Trento. In particolare, l'appellante riproponeva avanti al Consiglio di Stato (dopo il rigetto in primo grado di tutti i motivi di ricorso da parte del TRGA di Trento con sentenza n. 374/2016) il motivo di esclusione dell'operatore economico aggiudicatario del servizio per aver esposto nell'offerta economica oneri per la sicurezza interni pari a zero, sostenendo che tale quantificazione equivalesse a mancata specificazione di questa precisa voce di costo e che la natura intellettuale del servizio non potesse escludere di per sé che l'impresa non dovesse sostenere oneri di tale natura.

La Quinta Sezione, tuttavia, ha innanzitutto evidenziato come debba escludersi che l'indicazione di oneri per la sicurezza aziendali pari a zero comporti l'automatica esclusione dalla gara per motivi di ordine formale: qualora infatti vi sia una dichiarazione (di per sé ammissibile) di assenza di spesa per tale voce di costo, la questione sul rispetto dei doveri concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro deve spostarsi da un piano meramente dichiarativo e formale ad un piano sostanziale, concernente la congruità di una simile indicazione (è stata richiamata a tal proposito anche la sentenza dell'Adunanza Plenaria del 27 luglio 2016, n. 19).

Sotto l'aspetto della verifica della congruità e dell'affidabilità delle offerte, la sentenza ribadisce come non possano essere demandati al giudice amministrativo apprezzamenti che sono invece riservati alle valutazioni di ordine tecnico-discrezionale della stazione appaltante, la sola preposta alla verifica dell'anomalia dell'offerta e che, nel caso di specie, nulla ha obiettato in fase di aggiudicazione.

Da ultimo, il collegio ha precisato che l'assenza di costi per la sicurezza aziendale per un servizio di ordine intellettuale (quale quello oggetto della procedura in questione) non appare di per sé incongrua, dovendo necessariamente essere analizzato di volta in volta l'effettivo contenuto delle prestazioni che si dovranno svolgere nel corso dell'esecuzione del servizio.

Vedi il testo integrale della sentenza.