Innalzata per tutto il 2019 la soglia degli affidamenti diretti per i lavori a 150.000 euro

Normativa

07 gennaio 2019|di Avv. Michele Leonardi

La Legge di Bilancio 2019 (più precisamente Legge 30 dicembre 2018, n. 145), nei suoi tantissimi commi dell'unico articolo di cui si compone, porta una novità decisamente considerevole per quanto concerne gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, del Codice. Il comma 912 della predetta Legge, infatti, consente alle stazioni appaltanti, in parziale deroga al già citato articolo 36, di procedere all'affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore ai 40.000 euro e di importo inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto.

Trattandosi appunto di deroga alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 36 del Codice (la cui formulazione - è bene precisarlo - non ha subito alcuna modifica formale da parte della Legge di Bilancio, come invece avvenuto parzialmente con l'art. 80 del Codice da parte del Decreto Semplificazioni - si veda il relativo articolo pubblicato su questo sito), le stazioni appaltanti potranno applicare quanto previsto dal comma 912 dell'art. 1 della Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2019, data entro la quale (come si legge nel testo stesso della norma) dovrebbe essere realizzata una revisione generale del Codice dei Contratti Pubblici.

Nulla cambia invece rispetto all'affidamento dei contratti sotto soglia riferiti a servizi e forniture, per i quali restano ferme le soglie previste dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 36 (affidamenti diretti fino a 40.000 euro) e quelle previste dalla lettera b) dello stesso comma (procedure negoziate previa consultazione di almeno 5 operatori per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice).

Nella tabella di sintesi è visualizzabile il nuovo quadro normativo di riferimento relativ0 agli affidamenti di contratti di lavori come risultante dal combinato disposto dall'art. 36, comma 2, del Codice e dell'art. 1, comma 912, della Legge 145/2018 per tutto l'anno 2019.

Come si potrà notare nella tabella di sintesi, la deroga introdotta con la Legge di Bilancio non ha tenuto in debita considerazione il disposto della lett. c) del comma 2 dell'art. 36, il quale prevede la procedura negoziata con invito di almeno quindici operatori per contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino al milione di euro. Considerato che il comma 912 dell'art. 1 della Legge di Bilancio prevede ora di poter seguire la procedura di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 36 fino a 350.000 euro, si deve ritenere - per questioni di omogeneità e di sistematicità - che l'invito di operatori economici in numero non inferiore a 15 scatti ora a partire da importi pari o superiori a 350.ooo euro.

Restano naturalmente fermi tutti i principi regolatori degli affidamenti per contratti di importi inferiori alle soglie comunitarie, elencati all'interno del comma 1 dell'art. 36. Ciò significa che negli "affidamenti diretti in deroga" in materia di lavori pubblici dovrà sempre essere rispettato il criterio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, anche secondo l'interpretazione che del criterio stesso ne danno le Linee Guida n. 4 di ANAC e le varie pronunce giurisprudenziali intervenute medio tempore sull'argomento.

La deroga introdotta dall'art 1, comma 912, della Legge 145/2018 ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019 e, come già ricordato, fino al 31 dicembre 2019.

Nella sezione Normoteca è disponibile la versione aggiornata del Codice dei Contratti Pubblici. Si segnala che, non trattandosi di una modifica all'art. 36, comma 2, del Codice, la deroga introdotta dalla Legge di Bilancio è stata riportata in nota al medesimo articolo.