In vigore dal 19 aprile le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici apportate dal decreto “Sblocca Cantieri”

Normativa

23 aprile 2019|di Avv. Michele Leonardi

Dopo tre anni esatti dalla sua “nascita”, il D.Lgs. 50/2016, già ampiamente modificato con il c.d. Decreto Correttivo a maggio del 2017, riceve un’ulteriore e sonora spallata in virtù della pubblicazione sulla Gazzetta della Repubblica Italiana del già noto “Decreto Sblocca Cantieri”, al secolo Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32. Tale norma (che data la sua natura dovrà necessariamente essere convertita in legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore), ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del Decreto stesso, si applicherà a tuti i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente all’entrata in vigore della stessa o, per quelle procedure che non prevedono la pubblicazione, qualora le lettere di invito relative alle stesse siano state inviate in data successiva al 19 aprile.

Vediamo di seguito le modifiche più significative apportate dal D.L. 32/2019, rimandando ad una lettura completa dello stesso nonché alla consultazione del nuovo testo del D.Lgs. 50/2016, disponibile in versione aggiornata nella sezione Normoteca del nostro sito.

Linee Guida ANAC, decreti ministeriali e regolamento di attuazione

Il nuovo comma 27-octies dell’art. 216 dispone che le Linee Guida ANAC e i decreti ministeriali attuativi, previsti all’interno del Codice nella previgente versione, vengano sostituiti entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. o della legge di conversione da un regolamento unico. In tale periodo transitorio, tanto le Linee Guida quanto i decreti ministeriali, manterranno la loro validità.

Semplificazione in fase di progettazione

Il nuovo art. 23, comma 3-bis, prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del progetto definitivo (prescindendo dall’approvazione del progetto esecutivo) costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Obblighi di pubblicazione e abrogazione del c.d. “rito superaccelerato”

Viene mantenuto l’obbligo di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" del provvedimento di ammissione ed esclusione a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale con l'abrogazione di parte del primo comma dell'art. 29. Tale provvedimenti, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'art. 74, dovrà tuttavia essere sempre comunicato ai concorrenti entro 5 giorni dalla sua adozione. Viene meno peraltro il c.d. rito “superaccelerato”, stante l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativa, il quale pretendeva l’immediata impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni a seguito della verifica della documentazione amministrativa entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

Contratti sotto soglia: apertura alle gare al massimo ribasso

Importanti novità in merito all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia. Fermo restando l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture sotto i 40.000 euro con affidamento diretto, l’affidamento di lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro potrà ora avvenire con procedura negoziata con invito di almeno 3 operatori economici (per servizi e forniture, tra i 40.000 euro e le soglie di cui all’art. 35, sarà sempre necessaria la procedura negoziata con l’invito di almeno 5 operatori). Sempre nell’ambito dei lavori, qualora il valore del contratto da affidare sia compreso tra i 200.000 euro e le soglia comunitaria (5.548.000 euro) l’aggiudicazione avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 60, applicando l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia (si vedano in tal senso le modifiche all’art. 97).

È data inoltre facoltà alle stazioni appaltanti, qualora previsto nella documentazione di gara, di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. I controlli verranno dunque effettuati successivamente all’apertura delle offerte e il controllo sarà esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

Importante novità per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione (art. 36, comma 9-bis): fatto salve le ipotesi previsti dal comma 3 dell’art. 95 del Codice (per le quali è sempre necessario procedere mediante offerta economicamente più vantaggiosa) per i contratti sotto soglia il criterio principale sarà quello del prezzo più basso e, laddove l’amministrazione intenda procedere con l’offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà fornire debita motivazione.

Centralizzazione degli acquisti: libertà per i Comuni

In attesa del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 (che allo stato attuale non ha subito variazioni), i Comuni non capoluogo di provincia non saranno più obbligati a ricorrere a centrali di committenza o ad aggregazioni di Comuni ma potranno agire in autonomia per l’aggiudicazione dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria (art. 37, comma 4).

Consorzi

Il nuovo comma 2 dell’art. 47 stabilisce che i consorzi stabili eseguano le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. È inserito un nuovo comma 2-bis all’art. 47 in virtù del quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati.

Commissioni giudicatrici

In attesa di conoscere il destino dell’albo dei commissari istituto da ANAC, il D.L. ha introdotto una disposizione (comma 3-bis dell’art. 77) la quale prevede che, in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo dei commissari, la commissione potrà essere nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

Motivi di esclusione

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 dovranno ora essere rese anche dal socio di maggioranza qualora la società sia composta da un numero di soci pari o inferiore a quattro. Sono state inoltre previste delle modifiche per quanto riguarda i motivi di esclusione relativi alla regolarità fiscale e allo stato di fallimento.

Criteri di aggiudicazione: eliminato il tetto massimo dei 30 punti all’offerta economica

Al comma 3 dell’art. 95, tra le ipotesi per le quali è previsto tassativamente l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene aggiunta la lett. b-bis) che riguarda i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Al comma 4, che disciplina i casi tassativi relativamente ai quali può essere utilizzato il prezzo più basso, rimane come ipotesi unicamente quella per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Viene infine abrogato il secondo periodo del comma 10-bis dell’art. 95 e quindi eliminato il “tetto” massimo dei 30 punti da attribuire all’elemento prezzo nelle procedure affidate con il criterio dell’offerte economicamente più vantaggiosa.

Offerte anomale

Unitamente all’articolo sull’affidamento dei contratti sotto soglia, l’art. 97 è la disposizione che ha senza dubbio subito maggiori modifiche. Viene innanzitutto radicalmente rivisto il sistema di determinazione della soglia di anomalia delle offerte nelle procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, stabilendo due diversi iter a seconda che il numero di offerte sia pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15 (commi 2 e 2-bis dell’art. 97).

Nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dell’anomalia delle offerte dovrà essere effettuata unicamente quando il numero delle offerte sia pari o superiore a tre.

Nelle procedure affidate con il criterio del prezzo più basso relative ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36, è prevista come regola (e non più una facoltà come nella previgente versione) l’esclusione automatica delle offerte che si collocano sopra la soglia di anomalia. L’esclusione automatica viene comunque applicata nel caso in cui il numero di offerte sia pari o superiore a 10.

Subappalto: addio definitivo alla terna

Con la modifica apportata al comma 2 dell’art. 105 il limite al subappalto viene innalzato dal 30% al 50% dell’importo contrattuale.

Viene poi abrogata la lett. a) del comma 4 dell’art. 105 permettendo dunque anche agli operatoti economici che hanno preso parte alla procedura di gara di essere designati come subappaltatori dall’aggiudicatario.

L’abrogazione del comma 6 implica il venir meno in qualsiasi tipologia di procedura dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.

Si riducono le ipotesi in cui la stazione appaltante potrà procedere al pagamento diretto del subappaltatore: solo in caso di inadempimento dell’appaltatore ovvero quando lo richieda il subappaltatore stesso.

Leggi il testo integrale del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32.

Consulta la versione aggiornata del Codice dei Contratti Pubblici nella sezione Normoteca.