Pubblicate le determinazioni di ANAC che hanno aggiornato in via definitiva le Linee Guida n. 3 e n. 6, in attesa della pubblicazione in G.U.

ANAC

28 ottobre 2017|di Avv. Michele Leonardi

Terminata la fase di consultazione che era stata aperta in precedenza sulle bozze proposte dall'Autorità, con le determinazioni n. 1007 e n. 1008 dello scorso 11 ottobre 2017 sono state definitivamente approvate ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 - rispettivamente - le Linee Guida n. 3 sul Responsabile Unico del Procedimento e le Linee Guida n. 6 sui mezzi di prova relativi alla causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), del codice (gravi illeciti professionali commessi nell'esecuzione di un precedente contratto). Si attende ora soltanto la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decorsi 15 giorni dalla quale tali Linee Guida entreranno a tutti gli effetti in vigore.

Segnaliamo di seguito alcune modifiche introdotte all'interno delle due Linee Guida, rimandando per una compiuta disamina delle stesse alla loro lettura integrale nella sezione Normoteca del nostro sito internet ovvero sull'applicazione APPaltiamo.

Linee Guida n. 3

In merito alla nomina del RUP, le Linee Guida precisano che lo stesso “è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche” e che il Responsabile dovrebbe essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico, dovendo in mancanza la stazione appaltante “affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida”.

Sono stati inoltre rivisti in parte i requisiti che il RUP deve possedere per poter svolgere tale incarico, i quali sono sempre parametrati alla tipologia di contratto che deve essere affidato (lavori, servizi o forniture) e all'importo dello stesso, richiedendosi naturalmente maggiori esperienze e professionalità per affidamenti di importi maggiori o che richiedono maggiori competenze.

Viene inoltre ribadita l'importanza della formazione organizzata dalle amministrazioni in favore dei propri RUP, prevedendo infatti che "le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici".

Per quanto riguarda i casi in cui la figura del RUP può coincidere con altri soggetti coinvolti nella fase di gestione del contratto, le Linee Guida mantengono ferme le fattispecie in cui il Responsabile può svolgere anche l'attività di direttore lavori o progettista, precisando unicamente che, nell'ambito dello stesso intervento, il RUP non potrà svolgere allo stesso tempo la progettazione e l'attività di validazione della stessa. Nessuna variazione invece per quanto riguarda le ipotesi di riunione in un'unica persona del ruolo di RUP e di direttore dell'esecuzione del contratto nell'ambito dei servizi e delle forniture.

Da ultimo, con riferimento alla figura del Responsabile Unico del Procedimento negli acquisti centralizzati o aggregati, il documento dell'Autorità dispone che, in relazione ai requisiti professionali richiesti in capo al RUP dal Capo II delle Linee Guida, "la stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate".

Linee Guida n. 6

Si trovano già importanti novità nel paragrafo relativo all'ambito oggettivo di applicazione della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), del codice, considerato che l'Autorità precisa che i gravi illeciti professionali possono rilevare ai fini dell'esclusione a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito.

Ma vi è di più. Viene fornito infatti un elenco di reati le cui condanne anche non definitive potranno essere tenute in considerazione dalla stazione appaltante per verificare la sussistenza della causa di esclusione de quo. In particolare possono venire in rilievo le seguenti fattispecie di reato:

  • abusivo esercizio di una professione;
  • reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
  • reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;
  • reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
  • reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Si deve inoltre tenere in considerazione come, in tutti i casi in cui ANAC faccia riferimento a provvedimenti (di natura giudiziaria ovvero emanati da altre Autorità, come ANAC stessa o l'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato), essa abbia voluto precisare come tali provvedimenti rilevino quando siano divenuti esecutivi.

Con riferimento alle fattispecie per le quali è previsto in capo alle stazioni appaltanti un obbligo di comunicazione ad ANAC per la loro successiva iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, del codice, viene ora precisato che formano oggetto di comunicazione "i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto", pur sussistendo comunque in capo all'operatore economico di indicare all'interno del DGUE tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o affidabilità "anche se non ancora inseriti nel casellario informatico" (considerato del resto che "la falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice").

Nel capitolo che sancisce la durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di gara che consegue all'accertamento di una fattispecie di cui alla lett. c) del comma 5 dell'art. 80, viene precisato che la stessa:
  • è pari a 5 anni se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria;
  • è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a 5 anni;
  • è pari a tre anni, derivanti dalla data di accertamento del fatto, se non è intervenuta sentenza di condanna.

Leggi il testo integrale delle Linee Guida n. 3 e 6 di ANAC nella sezione "Normoteca".