Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale per la programmazione triennale dei lavori e per la programmazione biennale di servizi e forniture

Normativa

14 marzo 2018|di Avv. Michele Leonardi

Con un ritardo di più di un anno e mezzo rispetto a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 21 del Codice dei contratti pubblici è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 rubricato “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. L’entrata in vigore del Decreto è prevista per il 24 marzo 2018 (quindici giorni dopo la sua pubblicazione in GURI).

L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 aveva infatti – da una parte – confermato l’obbligo della programmazione triennale relativamente ai lavori pubblici di importo pari o superiore ai 100.00 euro mentre – dall’altra parte – aveva introdotto ex novo l’obbligo di programmazione con cadenza biennale per i servizi e le forniture di importo superiore ai 40.000 euro. Come ricordato, il comma 8 del medesimo articolo aveva tuttavia previsto che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza” venissero definiti una serie di criteri e di modalità per l’elaborazione della programmazione degli acquisti da parte delle pubbliche amministrativi, anche al fine di uniformarla considerato l’obbligo di pubblicazione della stessa sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti.

Le disposizioni contenute nel Regolamento dovranno essere prese in considerazione a partire dalla programmazione triennale 2019-2021 per i lavori e a partire dalla programmazione biennale 2019-2020 per i servizi e le forniture (vedi art. 9, comma 1, del Decreto).

Vediamo di seguito alcune previsioni contenute nel Decreto, rimandando alla sua lettura integrale (nonché del relativo allegato) per conoscere analiticamente le modalità con cui le amministrazioni dovranno procedere alla programmazione triennale e biennale.

Da segnalare, in via preliminare, che nella nomenclatura utilizzata nell’ambito degli appalti pubblici si aggiungerà, a seguito dell’applicazione del Decreto in esame, la nuova definizione di “codice univoco di intervento” (CUI), il quale deve essere attribuito a ciascun intervento (lavoro, servizio o fornitura) in occasione del primo inserimento nel programma.

 

Programmazione triennale per lavori

Il programma triennale dei lavori dovrà comprendere i lavori pubblici da effettuare nel triennio di riferimento, considerando anche i lotti funzionali di un singolo lavoro (art. 3, comma 1). Lo schema-tipo allegato al Decreto prevede tutte le voci relative a ciascun intervento che devono essere inserite nel documento di programmazione (art. 3, comma 2).

Ogni lavoro o lotto funzionale inserito nel programma è identificato univocamente dal CUI e per ogni lavoro o lotto funzionale deve inoltre essere inserito il relativo CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Il Regolamento stabilisce che entrambi questi codici “sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione” (art. 3, comma 5).

All’interno del programma triennale sarà riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di ciascun singolo intervento, comprensivo anche delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, i quali saranno a loro volta inseriti nella programmazione biennale (art. 3, comma 6). I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, che devono essere avviati nella prima annualità del programma di cui al comma 7 costituiscono invece l'elenco annuale dei lavori pubblici (art. 3, comma 8).

Perché un lavoro od un lotto funzionale ad un lavoro sia inserito all’interno della programmazione triennale è necessario che con riferimento ad essi “sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro” (art. 3, comma 9).

Il comma 11 dell’art. 3 stabilisce inoltre che la programmazione triennale debba indicare la priorità dei lavori, il cui ordine è comunque stabilito dal comma stesso (sono considerati “prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute …, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario).

Per la gestione della programmazione triennale le amministrazioni dovranno individuare, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente, il quale è di norma coincidente con il referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione (art. 3, comma 14). Detto referente dovrà ricevere dai RUP le proposte, i dati e le informazioni necessari per la formalizzazione del programma triennale (art. 3, comma 15).

La programmazione deve essere svolta ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati (art. 5, comma 1). Qualora si sia dato avvio alle procedure per l’affidamento dei lavori inseriti nel programma, non sarà necessario riproporre gli stessi all’interno della successiva programmazione (art. 5, comma 2); devono comunque essere riproposti (in apposito elenco) quei lavori inseriti nella precedente programmazione e non riproposti nell’aggiornamento per motivi diversi dall’avvio della relativa procedura ovvero perché l’amministrazione ha rinunciato alla loro attuazione (art. 5, comma 3).

Il comma 4 dell’art. 5 prevede la pubblicazione del programma triennale sul sito istituzionale della stazione appaltante, la quale è tenuta comunque ad inserire in “Amministrazione trasparente” la mancata redazione del piano triennale per assenza di lavori (art. 5, comma 8).

Infine, il comma 11 dell’art. 5 prevede le eccezioni alla regola secondo la quale possono essere affidati soltanto quei lavori che sono stati previamente inseriti nella programmazione. Il Regolamento permette infatti di realizzare un lavoro non inserito nell’elenco annuale “quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari” ovvero quando il lavoro stesso può essere eseguito “sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”.

Programmazione biennale per servizi e forniture

Anche per la redazione del programma biennale di acquisto di servizi e forniture dovrà essere utilizzato lo schema-tipo allegato al Decreto, riportante tutte le informazioni e i dati contenuti nell’art. 6, comma 2, del Regolamento. In occasione della programmazione biennale, le amministrazioni dovranno comunque consultare “ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa” (art. 6, comma 1).

L’art. 8, al comma 1, precisa peraltro, con riferimento agli acquisti da effettuare mediante centrali di committenza, che “negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento”.

Anche per quanto riguarda la programmazione biennale, ciascun acquisto dovrà essere identificato con un CUI nonché, laddove necessario, con un CUP (art. 6, comma 4). Nella programmazione biennale devono inoltre essere riproposti i servizi e le forniture connesse ad un lavoro pubblico (e previsto nella relativa programmazione triennale): tuttavia, in questo caso, gli importi relativi a tali acquisizioni (se già ricompresi nell’importo complessivo del lavoro a cui afferiscono) non sono computati nella quantificazione economica dell’acquisto (art. 6, comma 6).

Nel programma biennale deve essere riportato per ciascun intervento l’annualità “nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi” (art. 6, comma 8), nonché la previsione di “adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica” (art. 6, comma 9).

Il Regolamento ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 21, co. 6, del codice in ordine all’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore al milione di euro (art. 6, comma 12). Tale comunicazione “avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21, comma 7 e all'articolo 29, comma 4, del codice” (art. 7, comma 5).

Così come previsto nell’ambito della programmazione triennale per i lavori, anche per la programmazione biennale (art. 6, comma 13) l'amministrazione dovrà individuare al proprio interno un referente che si occupi della redazione dei programmi, il quale può coincidere con lo stesso soggetto a cui è affidato il compito di redazione e coordinamento del programma triennale dei lavori pubblici.

Sempre analogamente a quanto previsto per la programmazione relativa ai lavori, il Regolamento precisa che il programma biennale deve essere redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedenti (art. 7, comma 1), non riproponendo nei programmi successivi gli interventi per i quali è già stata avviata una procedura di affidamento (art. 7, comma 2). Inoltre, l’amministrazione è tenuta a comunicare, dando evidenza nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio profilo, l’assenza di acquisti nel biennio di riferimento e quindi la mancata pubblicazione del programma biennale (art. 7, comma 4).

Le stazioni appaltanti potranno effettuare acquisti di beni e servizi non previsti nel programma biennale unicamente quando questi “siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari” ovvero quanto questi siamo realizzati “sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione” (art. 6, comma 9).

Nella sezione Normoteca sono stati inseriti il testo integrale del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 ed il relativo allegato.