Approvato il 20 marzo il c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”: un primo passo verso la modifica del Codice

Normativa

24 marzo 2019|di Avv. Michele Leonardi

Nella seduta dello scorso 20 marzo 2019 il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce – tra le altre cose - introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali. Si tratta del c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”, il quale comporterà, a partire dalla sua entrata in vigore, incisive modifiche per quanto riguarda la conduzione degli appalti pubblici, e non solo.

In sintesi, il testo del D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri prevede innanzitutto (così come già indicato nel Disegno di Legge Delega al Governo per l’approvazione del nuovo Codice) che venga approvato entro 90 giorno dall’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. un regolamento unico che preveda norme esecutivi relativamente a tutta una serie di materie previste dal codice, tra cui ruolo del RUP, progettazione e affidamenti sotto soglia. Questa novità andrà quindi a depotenziare quasi del tutto il ruolo che fino ad oggi ha avuto ANAC nell’attuazione del codice, non essendo più prevista l’emanazione di Linee Guida da parte dell’Autorità.

Si segnalo inoltre le seguenti modifiche e novità:

  • È prevista una semplificazione per quanto concerne la progettazione dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, i quali potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
  • Diviene norma a tutti gli effetti quella che attualmente è la deroga introdotta dal comma 912 dell’art. 1 della Legge di Stabilità che consente l’affidamento diretto di lavori per importi inferiori ai 150.000 euro, previa richiesta di preventivo ad almeno 3 operatori economici, e lo svolgimento di procedure negoziate tra i 150.000 euro e i 350.000 euro con invito di almeno 10 operatori economici.
  • Novità di rilievo per quanto riguarda l’esame della documentazione amministrazione nei contratti sotto soglia. Il nuovo comma 5 dell’art. 36 prevede infatti che “le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante”.
  • Cade l’obbligo di utilizzo del DGUE nel caso in cui le procedure vengano gestiti con mercati elettronici o vengano istituti sistemi dinamici di acquisizione: in questo caso le stazioni appaltanti “possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione”.
  • Si estendono significativamente le possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso nei contratti sotto soglia: ad esclusione delle ipotesi previste dal comma 3 dell’art. 95 (per quali vige l’obbligo di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), in tutti gli altri casi le procedure potranno essere aggiudicato al minor prezzo, dovendo l’amministrazione motivare l’eventuale ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa.
  • Il D.L. prevede una “clausola di salvaguardia” con riferimento alla nomina della commissione secondo quanto previsto dall’art. 77 del codice (selezione dei commissari dall’Albo ANAC), qualora non vi sia sufficiente disponibilità di commissari nell’albo stesso. In questo caso, “la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze”.
  • In ambito offerta economicamente più vantaggiosa viene previsto l’obbligo di adozione di tale criterio di aggiudicazione per quanto riguarda i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, mentre viene soppresso il tetto massimo dei 30 punti da attribuire all’elemento prezzo (art. 95, comma 10-bis).
  • Con riferimento alla procedura al prezzo più basso e alla verifica di anomalia delle offerte, la determinazione della soglia di anomalia verrà effettuata in presenza di un numero di offerte pari o superiore a 15 e sulla base di quattro metodi di calcolo della soglia (non più cinque, come previsto nell’attuale versione del comma 2 dell’art. 97).
  • Viene invece previsto un nuovo metodo di determinazione della soglia di anomalia dell’offerta nel caso di offerte presentate in numero inferiore a 15, con la possibilità di utilizzare cinque diversi metodi di calcolo della soglia.
  • La verifica dell’anomalia dell’offerta in caso di offerta economicamente più vantaggiosa si effettuerà soltanto laddove il numero delle offerte sia pari o superiore a tre.
  • Nell’ambito del subappalto, è soppressa la disposizione di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art. 105 che prevede l’impossibilità di affidare prestazioni in subappalto ad un operatore economico che ha preso parte alla stessa procedura di gara. Viene infine meno l’obbligo dell’indicazione della terna dei subappaltatori, di cui al comma 6.

Le disposizioni che saranno introdotte con il Decreto Legge in parola si applicheranno a quelle procedure di gara i cui bandi o avvisi saranno pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

In tema di procedure di ricorso, si segnala l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrazione, il quale aveva introdotto il c.d. rito super-accelerato per quanto riguarda i ricorsi contro le ammissioni e le esclusioni all’esito della verifica della documentazione amministrativa.