Gli ultimi aggiornamenti da ANAC: Linee Guida n. 5, Bando-tipo n. 2 e elenco dei soggetti aggregatori

ANAC

31 gennaio 2018|di Avv. Michele Leonardi

Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore del Bando-tipo n. 1 per l'affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prosegue in queste settimane l'attività dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con l'emanazione di tre nuovi documenti collegati all'applicazione del codice dei contratti pubblici. Per uno di essi (vale a dire le Linee Guida n. 5 sui criteri di scelta dei commissari di gara e l'iscrizione degli esperti al relativo albo) si tratta in realtà di un aggiornamento rispetto all'atto già adottato da ANAC a fine 2016 resosi necessario dopo l'entrata in vigore a maggio 2017 delle modifiche apportate al codice dal Decreto Correttivo.

ANAC ha poi dato alla luce la versione definitiva del secondo bando-tipo, il quale ha per oggetto in questo caso lo specifico settore degli affidamenti dei servizi di pulizia degli immobili (sempre sopra soglia comunitaria), e ha infine stabilito con propria determina l'elenco aggiornato dei soggetti aggregatori.

Vediamo di seguito, in estrema sintesi, alcuni brevi aspetti dei tre documenti soprarichiamati.

Linee Guida n. 5

Aggiornate con la delibera n. 4 del 10 gennaio scorso, le Linee Guida n. 5 recepiscono innanzitutto le modifiche che il D.Lgs. 56/2017 ha apportato all'art. 77 del codice dei contratti pubblici relativo alle commissioni giudicatrici, ribadendo in primo luogo la possibilità di nomina della commissione senza necessità di attingere al c.d. "albo romano" (fatta eccezione per il presidente) per procedure di affidamento di servizi e forniture sotto soglia, per gare di lavori di importo inferiori al milione di euro e per procedure di gara esperite mediante strumenti telematici.

Una disciplina particolare è invece prevista per quei contratti di servizi e forniture ad elevato contenuto tecnologico, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, per i quali è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di inviare entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell’elenco di candidati, una richiesta motivata all’Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni all'amministrazione. Nella richiesta la stazione appaltante deve indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati mediante estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’albo e ANAC può anche procedere con la selezione "ordinaria" mediante individuazione dei commissari dall'albo qualora non concordi sui profili proposti dall'amministrazione.

Le Linee Guida forniscono poi indicazioni puntuali sulle modalità di iscrizione all'albo e sulle modalità di selezione dei commissari e precisa che per i dipendenti pubblici che intendono svolgere il ruolo di commissario in altra amministrazione sia obbligatorio il possesso di un'idonea copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario.

Il paragrafo 1.2 delle Linee Guida precisa inoltre che con ulteriori Linee Guida verranno disciplinati altri aspetti inerenti il funzionamento dell'albo e la scelta dei commissari, tra cui, ad esempio, le modalità per garantire la rotazione dei commissari. Tali Linee Guida, peraltro, potranno essere emanate entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale che dovrà stabilire le tariffe per l'iscrizione all'albo e i compensi massimi per i commissari (art. 77, co. 10, del codice) e conterranno, tra le altre cose, l'indicazione del termine a decorrere dal quale sarà possibile inviare le richieste di iscrizione all'albo.

Infine, sempre a partire dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 77, co. 10, del codice, l'ANAC avrà tre mesi di tempo per dichiarare operativo l'albo dei commissari e permettere così il superamento del periodo transitorio di cui all'art. 216, co. 12, primo periodo, del D.Lgs. 50/2106.

Bando-tipo n. 2

Tale documento (e non poteva essere altrimenti) segue la linea direttrice tracciate con l'emanazione del Bando-tipo n. 1, con il quale il nuovo schema di disciplinare sta a ben vedere in un rapporto di genere a specie, avendo ad oggetto l'affidamento di un particolare servizio (quello di pulizie). Pertanto, oltre alle indicazioni già fornite con il Bando-tipo n. 1  (per la cui analisi si rimanda allo specifico articolo pubblicato su questo sito), si possono trovare al suo interno alcuni specifici elementi strettamente collegati al particolare servizio preso in considerazione, come, ad esempio, l'applicazione dei criteri ambientali minimi.

L'utilizzo del Bando-tipo n. 2 è definito obbligatorio (così come già disposto per il Bando-tipo n. 1) e un su mancato utilizzo ovvero una mancata previsione delle clausole ritenute appunto obbligatorie devono essere espressamente motivati dalla stazione appaltante. Lo schema di disciplinare non è invero obbligatorio in caso di gare bandite dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l’acquisto centralizzato dei servizi di pulizia mediante convenzioni o accordi quadro (per tali stazioni appaltanti sussiste solo una facoltà di utilizzo), mentre si ribadisce anche in questo caso che "la circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare".

Permane purtroppo anche con riferimento al Bando-tipo n. 2 la disposizione secondo la quale la carenza in capo ad un subappaltatore indicato nella terna di cui all'art. 105, co. 6, del D.Lgs. 50/2016 dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto comporti l'esclusione del concorrente che lo abbia indicato.

Al Bando-tipo n. 2 sono inoltre collegati tre allegati, riportanti uno lo schema per la quantificazione delle superfici, uno lo schema generale di presentazione dell'offerta e l'ultimo (probabilmente quello di maggiore interesse) l'esemplificazione di una griglia di valutazione dell'offerta tecnica con la specificazione di una serie di criteri che possono essere utilizzati (forse l'elencazione è fin troppo eccessiva dal momento che, qualora venissero impiegati tutti i criteri ed i sub-criteri indicati, si rischierebbe di avere un'eccessiva frammentazione dei parametri di valutazione che potrebbe comportare una scarsa differenziazione del livello qualitativo delle offerte).

Elenco dei soggetti aggregatori

Da ultimo ANAC con la propria delibera n. 31 dello scorso 17 gennaio 2018 ha approvato l’elenco dei soggetti aggregatori risultante in esito alla definizione della procedura prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, iscrivendo pertanto gli stessi nell'apposito elenco previsto dall'art. 9 del D.L. 66/2014.

I soggetti aggregatori sono in totale 32, tra cui, oltre a Consip, uno per ciascuna Regione italiana (oltre ad un soggetto aggregatore a testa per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano) nonché due Province (Vicenza e Brescia) e otto Città Metropolitane.

Nella sezione Normoteca del nostro sito internet sono disponibili le versioni integrali delle Linee Guida n. 5 aggiornate, del Bando-tipo n. 2 e dell'elenco dei soggetti aggregatori.